REGIONE SICILIANA

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Parte Prima

Titolo I - L'Organizzazione

Capo I Disposizioni Generali
Art.1 Principi generali
Art.2 Criteri generali di organizzazione dell'Ente
Art.3 Programmazione degli obiettivi e controllo di gestione sui risultati.

Capo II - Struttura Organizzativa del Comune
Art.4 Criteri di gestione delle risorse umane
Art.5 Posizioni di lavoro e responsabilità del personale
Art.6 Organigramma
Art.7 Dotazione organica
Art.8 Piano delle assunzioni
Art.9 Area delle posizioni organizzative
Art.10 Settori, servizi e uffici
Art.11 Uffici di progetto
Art.12 Ufficio di Gabinetto del Sindaco


Capo III Funzioni di direzione dell'ente
Art.13 Il Segretario Comunale
Art. 13 Bis - IL VICE SEGRETAIO COMUNALE 
Art.14 Il Direttore Generale
Art.15 Responsabili dei Settori
Art.16 Il Responsabile di Ufficio e/o Servizio
Art.17 Sostituzioni e Reggenze
Art.18 Il Comitato di Direzione
Art.19 Conferenza di Settore

Capo IV Nomine e revoche dei responsabili
Art.20 Nomina dei Responsabili di Settore e degli Uffici e Servizi
Art.21 Revoca dei responsabili di Settore
Art.22 Contratti a tempo determinato ai sensi dell'Art. 51, comma 5/bis della L. 142/90
Art.23 Aggiornamento lista dei responsabili degli uffici/Servizi
Art.24 Corpo della Polizia Municipale.

Capo V Competenze dei responsabili
Art.25 Individuazione e nomina dei responsabili di procedimento.
Art.26 Competenze dei responsabili del procedimento
Art.27 Responsabili dell'accesso ai documenti
Art.28 Attività propositiva dei Responsabili
Art.29 Attività consultiva dei Responsabili
Art.30 Competenze dei Responsabili di Settore per la gestione del personale
Art.31 Competenze dei Responsabili di Settore per la gestione delle risorse e per il controllo di gestione
Art.32 Competenze dei Responsabili di Settore per la gestione dei procedimenti amministrativi
Art.33 Competenze dei Responsabili di Settore per le procedure di gara e di concorso
Art.34 Competenze del Responsabile de Settore Finanziario
Art.35 Competenza del Responsabile dei Tributi
Art.36 Competenza del responsabile del Servizio Informatico

Capo VI Determinazioni gestionali
Art.37 Le Determinazioni dei Responsabili gestionali
Art.38 Registro delle proposte
Art.39 Modalità di trasmissione e conservazione delle determinazioni
Art.40 Visto di regolarità contabile
Art.41 Pubblicazione ed esecutività delle determinazioni
Art.42 Potere di autotutela e impugnazione delle determinazioni.

Capo VII Le deliberazioni
Art.43 Le deliberazioni
Art.44 Iniziativa per le proposte di deliberazioni
Art.45 Deposito della proposta
Art. 46 Esecutività della deliberazione

Capo VIII Strumenti organizzativi e gestione delle risorse umane
Art.47 Mobilità Interna: Temporanea e definitiva
Art.48 Formazione del personale
Art.49 Pari opportunità
Art.50 Incentivazione e valutazione del personale


Titolo II Norme comtrattuali

Capo I Disposizioni generali
Art.51 Principi Generali
Art.52 Relazioni Sindacali
Art.53 Delegazione di pArte pubblica

Capo II Disciplina del rapporto di lavoro
Art.54 Costituzione del rapporto di lavoro
Art.55 Periodo di prova
Art.56 Orario di lavoro
Art.57 Flessibilità dell'orario di lavoro

Capo III Incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
Art.58 Attività oggetto di divieto assoluto
Art.59 Attività che possono essere svolte previa autorizzazione
Art.60 Incompatibilità generali
Art.61 Incompatibilità specifiche
Art.62 Attività che possono essere svolte senza autorizzazione
Art.63 Collaborazioni coordinate e continuative
Art.64 Iscrizione ad albi professionali
Art.65 Oneri iscrizione ad albi professionali
Art.66 Altre attività per il pArt-time
Art.67 Modalità di autorizzazione
Art.68 Revoca e sospensione dell'autorizzazione a prestazioni occasionali.

Capo IV Trasformazione del rapporto
Art.69 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art.70 Trasformazione del rapporto per il personale assunto a pArt time.
Art.71 Ferie
Art.72 Assenze per malattia
Art.73 Termini di preavviso
Art.74 Aspettativa per motivi di famiglia
Art.75 Riammissione in servizio
Art.76 Permessi retribuiti
Art.77 Diritto allo studio
Art.78 Mobilità individuale esterna



Titolo I L'Organizzazione

Capo I Disposizioni Generali

Art. 1 Principi generali
1. Il presente regolamento disciplina , in applicazione degli indirizzi e dei criteri generali approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 08.02.2000, vistata dal CO.RE.CO centrale in data 01.03.2000, n.915/770, l'assetto organizzativo del Comune di Vizzini ed i metodi per la sua gestione, in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme di legge nazionale e regionale .
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 30.03.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme contrattuali di compArto cui esso fa riferimento e rinvio.
3. Il presente regolamento disciplina altresì, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità statuite dai contratti nazionali di categoria:
a) l'Organigramma degli Uffici e dei Servizi ( la struttura organizzativa generale);
b) le modalità per la costituzione di eventuali uffici speciali ( uffici di staff );
c) l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale ed i rapporti con il Direttore generale.
d) la nomina e l'attribuzione di funzioni al Direttore generale;
e) La nomina, la revoca e l'attribuzione di funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi
f) le modalità di esercizio delle competenze gestionali affidate ai sensi dell'Art. 51, comma 3 della legge;
g) gli strumenti per coordinare l'attività gestionale ( conferenze dei capi servizi );
h) le modalità, i limiti ed i criteri per l'affidamento di incarichi professionali esterni fuori della dotazione organica ai sensi del comma 5/bis della legge 142/90 e succ. mod. come recepita dalla L.r. 23/98;

Art.2 Criteri generali di organizzazione dell'Ente
1. L'organizzazione delle strutture e dell'attività del Comune, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto, si conforma ai criteri di cui all'Art.2 del D.Lgs:n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed in pArticolare secondo i seguenti criteri:
a) distinzione fra attività di indirizzo politico e controllo spettanti agli organi di governo e attività di gestione amministrativa, attribuita agli organi burocratici titolari di uffici e/o servizi;
- Agli ORGANI POLITICI spettano tutti gli atti di natura di indirizzo per l'attività dell'ente ( quali ad esempio la definizione di obiettivi e programmi, criteri e priorità ), la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive ed agli obiettivi assegnati, nonché tutti gli atti che le leggi assegnano alla loro competenza. Gli Organi politici non possono svolgere attività di gestione tranne nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
- Agli ORGANI BUROCRATICI GESTIONALI spettano tutte le attività amministrative rientranti nelle loro competenze, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici. In pArticolare ad essi è attribuita la competenza per lo svolgimento delle attività elencate all'Art.107 del D. Lgs n.267/2001.
- La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, comprende l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, ed è svolta mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Per tutte le attività amministrative e gestionali svolte, deve essere assicurata una adeguata attività informativa nei confronti del Sindaco e della Giunta.
- La DISTINZIONE DELLE COMPETENZE non è individuata per materie, dovendosi sempre prevedere una integrazione e collaborazione tra organo politico ed organo gestionale che concorrono all'attività amministrativa, il primo attraverso atti di programmazione e indirizzo, il secondo, attraverso atti di gestione, mantenendosi distinti i diversi livelli di responsabilità e garantendosi un sufficiente livello di autonomia e discrezionalità tecnica per gli organi gestionali su cui ricade la responsabilità della legittimità degli atti emanati.
b) Assetto della struttura organizzativa.
- La struttura organizzativa è Articolata in relazione ai programmi ed agli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire e può essere modificata con atto di Giunta ove ve ne fosse l'esigenza.
- L'Articolazione della struttura organizzativa è per Settori, Servizi ed Uffici. Il PRINCIPIO DELLA «FLESSIBILITÀ» organizzativa degli uffici e della gestione delle risorse umane assegnate agli stessi, costituisce un principio di riferimento per rispondere alle dinamiche dei bisogni dell'utenza nonché per favorire lo svolgimento delle professionalità interne, al migliore apporto pArtecipativo dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro;
- nel rispetto della normativa contrattuale vigente, tutto il personale é chiamato ad essere responsabile e collaborativo per il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione;
c) Trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa
- L'Amministrazione è organizzata al fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Per EFFICIENZA si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate. Per EFFICACIA si intende il grado di soddisfazione della domanda degli utenti interni e/o esterni, nonché la realizzazione degli obiettivi assegnati.
- Per il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tutto il personale garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la pArtecipazione dei cittadini, la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne, il rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
- L'informazione pubblica sull'attività amministrativa comunale viene semplificata e favorita con l'Ufficio per le relazioni con il pubblico ( U.R.P.)

Art.3 Programmazione degli obiettivi e controllo di gestione sui risultati.
1. Per lo svolgimento delle attività amministrative e per l'impiego delle risorse, gli organi politici procedono alla PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI OBIETTIVI, prevedendo l'indicazione di modalità, priorità e quant'altro possa indirizzare l'operato degli organi gestionali
2. L'Ente assume, quale sistema ordinario per la propria attività e per l'impiego delle risorse, il metodo della programmazione del lavoro per programmi con:
- la Relazione Previsionale e Programmatica ( R.P.P. ) ed il Piano Triennale delle Opere Pubbliche ( P.T.O.P. ) definiti dalla Giunta ed approvati, in uno con il bilancio annuale e pluriennale, dal Consiglio nella sua espressione di attività di indirizzo e controllo della programmazione;
- il Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ), proposto dal Direttore Generale per progetti collegabili alla programmazione pluriennale ed approvato dalla Giunta.
- L'Ente adotta conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.
- I soggetti chiamati alla responsabilità gestionale sono tenuti a realizzare gli obiettivi assegnati con la predisposizione di PROGETTI OPERATIVI che specifichino i programmi generali e mettano in atto tutte le soluzioni operative adatte ad assicurare i risultati previsti.
3. Il personale posto ai vertici delle strutture gestionali è tenuto alla DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto agli obiettivi assegnati,incluse le decisioni organizzative e la gestione del personale assegnato. A tal fine ha l'obbligo di effettuare verifiche intermedie e a relazionare a consuntivo sull'attività svolta nell'anno precedente al Direttore generale ed al Nucleo di Valutazione.
4. Il processo di controllo di gestione si avvia con la rilevazione di tutte le attività svolte dalle singole Unità organizzative, in termini qualitativi e quantitativi, ed è attuato secondo le modalità di cui all'Art.197 del d.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
5. A tal fine l'Ente procede all'istituzione e regolamentazione, anche in forma associata con altri Comuni, di un « Nucleo di valutazione », al fine di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e di rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e fornisce le conclusioni della propria attività all'organo esecutivo.
6. L'Amministrazione si attiene al principio generale, affermato anche a livello di contratto nazionale di lavoro, secondo cui l'attribuzione di compensi economici accessori al personale, è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da attuarsi, secondo modalità definite a livello di contrattazione decentrata, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati parziali o totali conseguiti.


Capo II Struttura organizzativa del Comune

Art. 4 Criteri di gestione delle risorse umane
1. La gestione delle risorse umane deve essere finalizzata alla valorizzazione delle attitudini e delle competenze professionali individuali, improntata alla massima flessibilità ed al pieno coinvolgimento dei dipendenti.
2. La posizione di lavoro nell'ambito della struttura di assegnazione, gli obiettivi e le responsabilità attribuite devono tendere a costituire fattore di motivazione individuale ed a garantire maggiore produttività.
3. La mobilità del personale all'interno dell'Ente, quale strumento di carattere organizzativo, si conforma a criteri di flessibilità, competenza e professionalità.
4. Per esigenze di servizio o per razionalizzare l'impiego di personale, il Segretario-Direttore e i Responsabili di Settore, secondo le rispettive competenze, possono disporre la mobilità temporanea o definitiva, del personale nell'ambito delle diverse strutture organizzative dell'Ente, anche su richiesta pervenuta dall'interessato.
5. Per la mobilità tra i Settori è sempre competente il Segretario-Direttore.

Art.5 Posizioni di lavoro e responsabilità del personale
1. Ogni dipendente, nel rispetto dei contenuti della figura professionale e del rapporto contrattuale, viene inquadrato nella categoria corrispondente ed assegnato alla dotazione organica dei settori in relazione alla specifica professionalità posseduta, alla esperienza acquisita all'interno dell'Ente ed all'impegno ed alla qualità della prestazione individuale .
2. Ai sensi dell'Art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.
3. Per il principio di flessibilità, la posizione di lavoro può essere modificata per esigenze di servizio. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto individuale di lavoro.
4. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo del contratto individuale di lavoro.
5. L'assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore è regolata dalle disposizioni contenute nei CCNL
6. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnato, risponde direttamente della validità delle prestazioni.

Art. 6 Organigramma
1. La struttura organizzativa del Comune di Vizzini è Articolata in Settori, Servizi, Uffici e in Uffici di staff collegati direttamente con gli organi di direzione politica (Allegati A1-A2). Nell'Allegato B sono indicate le funzioni attribuite a ciascun Settore, servizio, ufficio e unità di staff.
2. La Struttura organizzativa è descritta dall'ORGANIGRAMMA approvato con atto di Giunta.
3. L'assetto strutturale può essere ulteriormente Articolato attraverso l'istituzione di unità di progetto.
4. Le modificazioni alla struttura organizzativa possono essere disposte dalla Giunta comunale, mentre l'istituzione e/o modificazione delle Unità di progetto è di competenza del responsabile di Settore dotato di funzioni dirigenziali.
5. Il SETTORE è la struttura organizzativa di massimo livello. Ad ogni Settore è preposto un Responsabile appArtenente alla catg «D». ed in mancanza di personale della catg. «D» al Settore può essere preposto un responsabile della catg. «C».
6. Il settore è una struttura organizzativa dotata di:
- rilevante complessità organizzativa.
- omogeneità di intervento con riferimento ai servizi forniti o alle competenze richieste alla tipologia della domanda;
- autonomia funzionale, coordinata rispetto all'attività degli altri Settori.
7. I Settori si Articolano al loro interno in uffici, quali strutture caratterizzate da una specifica competenza di intervento o in servizi chiaramente identificabili in un rapporto diretto con l'utenza.
8. L'UFFICIO e /o SERVIZIO è la struttura organizzativa prevista all'interno di ciascun Settore, che può essere composta da una o più Unità operative ed è competente per la realizzazioni di obiettivi e prestazioni destinati ad una specifica funzione, ovvero ad uno specifico segmento dell'utenza interna o esterna all'ente. Ad ogni Ufficio e/o Servizio può essere preposto un Responsabile appArtenente alla catg."D" o "C".
9. Possono essere istituite UNITÀ DI STAFF che rispondono direttamente al Sindaco o al Segretario-Direttore.
10. L'UNITÀ DI PROGETTO può essere istituita in relazione a singoli progetti o programmi nell'ambito di uno o più servizi.
11. Nell'Organigramma comunale devono risultare individuati tutti gli specifici uffici previsti obbligatoriamente dalle vigenti leggi, di cui si esemplificano i seguenti: Sportello Unico Imprese; U.R.P.; Ufficio Statistiche; Ufficio per il contenzioso del lavoro.
12. Le spese relative ad ogni Settore sono suddivise in centri di costo, corrispondenti ai Servizi o agli Uffici..

Art. 7 Dotazione organica
1. Nell'Allegato C è riportata la dotazione organica rideterminata, con la specificazione dei posti nuovi istituiti, di quelli vacanti, trasformati e quelli soppressi. È riportato, altresì, il prospetto per categorie e profili professionali, il numero complessivo dei dipendenti per categoria e il prospetto dimostrativo della invarianza della spesa.
2. La dotazione organica è approvata, su proposta del Direttore Generale e previa concertazione con le rappresentanze sindacali abilitate alla contrattazione, con provvedimento della Giunta Comunale.
3. Essa prevede, in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente, il fabbisogno di risorse umane ed evidenzia la suddivisione del personale per posti di ruolo previsti, per categorie, per classi retributive e figure professionali.
4. Il Direttore Generale, assegna il personale ai Settori e Uffici non inquadrati nei Settori. La gestione del personale nell'ambito di tali Uffici è di competenza dei rispettivi Responsabili di Settore.
5. L'assegnazione del personale agli Uffici posti alle dirette dipendenze degli Organi politici è fatta su richiesta nominativa dei medesimi.
6. Il piano di assegnazione costituisce la rappresentazione schematica della distribuzione del personale nelle diverse strutture dell'Ente, evidenziando, rispetto a ciascun profilo professionale, i posti coperti e quelli vacanti..
7. Le sue variazioni, sentito il parere dei Responsabili dei Settori interessati, sono di competenza del Direttore generale.

Art 8 Piano delle assunzioni
1. Il piano delle assunzioni correlato al bilancio pluriennale, costituisce l'atto fondamentale per la determinazione annua del fabbisogno di risorse umane, ed in funzione dei servizi erogati o da erogare e in rapporto agli obiettivi fissati dall'Amministrazione.
2. Esso è elaborato contestualmente alla predisposizione del progetto di bilancio, sulla base delle richieste avanzate dai Responsabili di Settore, concordate in sede di Conferenza dei Servizi e di concerto con la pArte sindacale.
3. La sua approvazione e le relative variazioni sono di competenza della Giunta Comunale su proposta del Direttore generale.

Art. 9 Area delle posizioni organizzative
1. Il Comune di Vizzini istituisce posizioni di lavoro, che richiedono, ai sensi degli Artt. 8 e segg. del CCNL. del 31.03.1999, lo svolgimento delle seguenti funzioni, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
- Direzione di unità organizzative complesse, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- Attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlata a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
- Attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
- Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D e di norma sono assegnate ai Capisettore
2. I responsabili incaricati hanno diritto alla corresponsione della specifica indennità di posizione prevista dall'Art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Ogni posizione organizzativa ha un valore che risulta graduato secondo i criteri definiti dal Nucleo di valutazione e approvati dall'Ente. In mancanza di una graduazione delle posizioni l'indennità erogabile è quella minima stabilita dal contratto nazionale.
3. L'indennità di risultato prevista contrattualmente può essere corrisposta a seguito dell'avvenuta valutazione annuale da pArte del Nucleo di valutazione.

Art. 10 Settori, servizi e uffici
1. La struttura organizzativa del Comune di Vizzini è rappresentata nell'allegato A al presente Regolamento.
2. I servizi e/o uffici costituiscono suddivisioni interne ai settori, di natura non rigida e non definitiva, ma ridefinibili in ragione dell'evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.
3. Il Servizio di controllo interno - Nucleo di valutazione é autonomo rispetto ai settori ed è sottoposto in posizione di staff direttamente all'organo di direzione generale

Art.11 Uffici di progetto
1. L'UFFICIO DI PROGETTO, quale unità organizzative temporanea, finalizzata alla realizzazione di obiettivi specifici intersettoriali rientranti nei programmi generali di governo dell'Ente, rispetto alla quale deve essere definito l'obiettivo, il responsabile, le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie ed i tempi di realizzazione, é istituita con deliberazione della Giunta Municipale su proposta del Direttore Generale ,.

Art. 12 Ufficio di Gabinetto del Sindaco
1. È costituito un ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco per coadiuvare tale Organo politico nella funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività ad esso demandata dalle disposizioni legislative in materia.
2. In pArticolare, per incarico dell'Organo politico:
- ha compiti istruttori e di consulenza tecnica, in relazione alle richieste d'informazione e di conoscenza del Sindaco e degli Assessori;
- coadiuva l'Organo politico nei rapporti con il Consiglio Comunale, con gli Uffici ed i servizi dell'Amministrazione, con i soggetti gestori dei servizi pubblici locali, con i rappresentanti di istituzioni, imprese, associazioni e cittadini.
- aiuta, sotto il profilo della ricerca dell'informazione e dell'elaborazione dei dati, gli organi di governo dell'Ente nell'assumere con piena consapevolezza ed in piena autonomia gli indirizzi generali nel rispetto dei criteri già richiamati nel Capo I del presente regolamento.
- Svolge ogni altra attività di segreteria.
3. Nel suddetto Ufficio, viene assegnato stabilmente uno o più dipendente dell'Ente di categoria non superiore alla «C».
4. Allo stesso Ufficio possono essere preposti collaboratori assunti con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti di cui all'Art. 51 comma 8 della legge 142/90 e succ. mod. ed integr.
5. Il contratto stipulato con i collaboratori esterni non può avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco in carica ed in ogni caso è risolto di diritto dalla data di pubblicazione del decreto di fissazione delle elezioni..
6. I dipendenti comunali sono attribuiti all'Ufficio su richiesta nominativa dell'Organo politico.
7. La pArtecipazione del dipendente ad un Ufficio posto alle dirette dipendenze dell'Organo politico, non può costituire condizione di vantaggio o di discriminazione nell'accesso agli istituti contrattuali o alla progressione di carriera.
8. Dei superiori provvedimenti viene data informazione alle OO.SS.


Capo III Funzioni di direzione dell'ente

Art.13 Il Segretario Comunale
1.Il Segretario Comunale è nominato e scelto dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, nell'ambito degli iscritti all'albo dei Segretari Comunali e Provinciali secondo le vigenti disposizioni in materia.
2.Il Segretario Comunale costituisce il vertice dell'apparato burocratico, avendo una responsabilità per l'organizzazione complessiva dell'Ente.
3.Quando non risultano stipulate le convenzioni previste per legge ed in ogni altro caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale
4.Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del comune. In pArticolare:
- pArtecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
- roga tutti i contratti nei quali il Comune è pArte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune stesso. E, quando non è nominato il Direttore generale, :
- emana direttive ai responsabili della gestione, finalizzate al perseguimento della legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e propone alla Giunta modifiche o nuove norme regolamentari dirette al raggiungimento degli stessi fini;
- presiede l'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- adotta gli atti relativi alla gestione del personale nei casi in cui sia interessato personale di Settori diversi e non possa, pertanto, farsi risalire la competenza del singolo Settore;
- presiede le Commissioni di concorso se tale competenza non risulta attribuita o attribuibile ai responsabili di settore
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
  Art. 13 bis. - Vice Segretario Comunale  (Art. integrato con delibera G.M. n.155 del 14.12.2022)

  1. E' istituita la figura del Vice Segretario Comunale .
  2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni.
  3. le funzioni del Vice segretario sono attribuite, con provvediemento motivato del Sindaco a un responsabile di Settore titolare di Posizione Organizzativa in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale
  4. in caso di vacanza del posto di segretario Comunale o in  caso di assenza o impedimento, il Vice Segretario lo sostituisce  nelle funzioni ad esso spettanti per legge.
  5. Nei casi di sostituzione per assenza o impedimento del Segretario , al Vice segretario spetta il compenso ove previsto per legge.
  6. L apredetta sostituzione può essere disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato, anche in favore di Segretario di altro Comune.
  7. Il Vice Segretario Comunale partecipa, se richiesto alle sedute degli organi collegiali.


Art. 14 Il Direttore Generale
1. Il Sindaco di norma attribuisce Le funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale. Il Sindaco può proporre al Consiglio Comunale la stipula di una convenzione - tra Comuni che raggiungono una popolazione di 15.000 abitanti - per la nomina di un Direttore generale, con contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica dell'Ente.
2. In tal caso, nell'ambito della convenzione, vengono disciplinati i rapporti tra Direttore generale e Segretario comunale, secondo quanto previsto nel presente regolamento e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
3. Il trattamento economico è quello stabilito dai contratti nazionali e può essere negoziato tra le pArti in relazione ad un eventuale quota aggiuntiva da riferirsi alle condizioni di mercato per equivalenti posizioni di dirigenza con rapporto privatistico.
4. L'incarico di direttore generale è revocato con atto del Sindaco, per rilevanti inadempienze nell'esercizio delle funzioni attribuite e, comunque, in ogni ipotesi di compromissione del rapporto fiduciario che è necessariamente connesso all'incarico.
5. Il Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impArtite dal Sindaco, esercita le competenze previste dalla legge e dalla convenzione ed in pArticolare :
a) Coordina e sovrintende - in base alle direttive impArtite dal Sindaco e alla programmazione generale dell'Ente - le attività gestionali dell'Ente ed il funzionamento dei Settori, al fine di provvedere all'attuazione del processo di programmazione, nonché di ottenere livelli ottimali di efficienza, efficacia, celerità ed economicità per le attività svolte.
b) Coordina la predisposizione della proposta del Piano Esecutivo di gestione e assicura l'attuazione del controllo di gestione;
c) Presiede il Nucleo di valutazione assicurando l'attuazione del controllo di gestione;
d) Presiede la delegazione trattante di pArte pubblica per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi dei dipendenti e per la tenuta delle riunioni di concertazione e ne applica gli accordi;
e) Adotta, coordina e sovrintende l'adozione di tutti gli atti di gestione e di organizzazione che si rendono necessari e opportuni per la funzionalità dell'Ente e per la gestione del personale quando siano interessate più Settori
f) Dispone e autorizza - nei confronti dei responsabili dei Settori:
- la pArtecipazione ai corsi di formazione e convegni di studio nei limiti di spesa e secondo i criteri fissati dalla Giunta ed a seguito dell'avvenuta concertazione con le OO.SS.
- l'erogazione degli eventuali trattamenti economici accessori stabiliti dai contratti;
- le missioni, le ferie ed i permessi;
g) Indirizza, verifica e coordina le attività dei Responsabili di Settore, anche con potere sostitutivo,in caso di inerzia del responsabile di Settore, e di riesame degli atti, nonché potendo attiva l'azione disciplinare in caso di inerzia o gravi negligenze;
h) Stipula i contratti individuali di lavoro, cura la gestione dei rapporti giuridici e rappresenta l'Amministrazione nei procedimenti disciplinari e nelle cause di lavoro eventualmente intraprese dai dipendenti;
i) Traduce le direttive impArtite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale in obiettivi, piani e programmi di attività;
j) promuove l'introduzione di metodi e tecniche di gestione, misurazione ed organizzazione idonei ad assicurare l'efficienza e l'operatività dell'Ente.
k) Presiede il Comitato di Direzione .
l) Determina e coordina le Articolazioni dell'orario di servizio,dell'orario di lavoro e dell'orario di apertura al pubblico, sulla base degli indirizzi definiti dall'Amministrazione comunale, a seguito di concertazione con le OO.SS.
6. In caso di inadempimento dei compiti gestionali dei Responsabili di Settore, il Direttore generale può procedere a diffida, assegnando un congruo termine, anche in relazione all'urgenza o alla necessità dell'atto. Decorso il termine assegnato, il Direttore può sostituirsi al Responsabile di Settore inadempiente, attivando, ove ritenuto necessario, apposito procedimento disciplinare

Art. 15 Responsabili dei Settori
1. I responsabili di Settore dirigono e coordinano tutti gli uffici ed i servizi del Settore, nonché provvedono alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche assegnate al Settore, potendo assegnare e delegare compiti ed obiettivi ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici appArtenenti allo stesso Settore.
2. I responsabili di Settore - con il conferimento delle funzioni dirigenziali - , restano competenti per l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti afferenti ai Servizi ed agli Uffici appArtenenti allo stesso Settore, che impegnino l'Ente verso l'esterno, qualora la legge, lo Statuto o i vigenti regolamenti non riservino la competenza ad altri organi. In pArticolare ad essi competono:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
e) la stipulazione dei contratti;
f) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
g) gli atti di gestione ed amministrazione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
i) tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico -ambientale;
j) l'emissioni delle ordinanze cosiddette ordinarie, per ciascuna area di competenza, nel rispetto delle attribuzioni degli organi sovraordinati;
k) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
l) l'espressione dei pareri di cui all'Art. 53, comma 1 della legge 142/90 e succ. mod.ed integr., sulle proposte di deliberazione;
m) l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente, in pArticolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatori a;
n) l'individuazione - per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di propria competenza - delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale ai sensi delle vigenti leggi. Nel caso in cui venga assegnata la responsabilità istruttoria ad altro dipendente, resta comunque in Capo al Responsabile del Settore la competenza all'emanazione del provvedimento finale e la vigilanza sulla corretta e puntuale esecuzione di esso;
o) la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675;
p) gli altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
q) tutte le altre competenze desumibili dal Capo VI «COMPETENZE DEI RESPONSABILI » del presente Regolamento;
3. I responsabili di Settore pArtecipano al Comitato di Direzione , potendone richiedere la convocazione.
4. I responsabili di Settore rispondono nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta ed in pArticolare:
a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta;
b) della validità e correttezza tecnico amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
c) della funzionalità degli uffici e/o servizi cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
d) del buon andamento e della economicità della gestione.

Art. 16 Il Responsabile di Ufficio e/o Servizio
1. Il dipendente preposto al Servizio e / o Ufficio, secondo gli indirizzi degli organi politici e le direttive ricevute dal Responsabile di Settore, è responsabile per lo svolgimento di tutte le attività amministrative e gestionali relative ai servizi o assegnati all'ufficio stesso. In pArticolare è competente a:
1. Garantire il regolare il funzionamento del servizio e/o ufficio, seguendo l'evoluzione delle normative e delle esigenze dell'utenza, nonché collaborando in modo attivo e propositivo con il Responsabile di Settore, per la programmazione ed eventuale reimpostazione degli interventi e delle attività amministrative di competenza del servizio e/o ufficio;
2. adottare gli atti di organizzazione ritenuti opportuni, i quali produrranno i loro effetti all' interno del servizio;
3. assumere la responsabilità dell'istruttoria dei procedimenti, nelle materie di competenza del servizio, ai sensi degli Artt. 5 e 6 della L.r. 10/91, secondo le regole organizzative stabilite all'interno dell'Area e del Settore;
4. curare l'istruttoria delle determinazioni e degli atti che devono essere adottate dal Responsabile di Settore,
5. provvedere alle procedure attuative delle deliberazioni della Giunta, del Consiglio comunale e delle determinazioni poste in essere nell'ambito del servizio di propria competenza;
6. provvedere al pronto adeguamento della funzionalità dell'ufficio alle esigenze manifestate dall'utenza ed alle innovazioni normative, anche con proposte avanzate ai Responsabili di Settore.
2. Il Responsabile del Servizio e / o Ufficio gode di autonomia nell'ambito delle direttive emanate dal Responsabile di Settore.

Art. 17 Sostituzioni e Reggenze
1. In caso di vacanza del posto di Responsabile di Settore/Ufficio o Servizio, o di assenza prolungata per oltre 45 giorni dello stesso con diritto alla conservazione del posto, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari categoria, le funzioni possono essere transitoriamente assegnate a dipendenti di categoria inferiore, con l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia, con provvedimento del Sindaco ( nel caso di Settori) o del responsabile di Settore ( per gli Uffici/Servizi ).
2. L'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, ma soltanto il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime.
3. Per le altre assenze ciascun Responsabile organizzativo deve individuare il soggetto che svolge le funzioni vicarie, chiamato a subentrare nelle rispettive competenze e responsabilità in caso di sua assenza temporanea dovuta a qualsiasi motivo. Lo svolgimento delle funzioni vicarie non deve ritenersi attribuzione di mansioni superiori e del relativo trattamento economico aggiuntivo, ma può rilevare in sede di contrattazione decentrata per l'attribuzione di trattamenti economici accessori, se non vietati dalle norme contrattuali in vigore.
4. La competenza per la nomina dei soggetti " vicari " resta assegnata al Sindaco su proposta del Responsabile del Settore, nei casi in cui il vicario sia chiamato ad emanare atti di natura dirigenziale.
5. Ogni responsabile organizzativo deve comunicare all'ufficio personale i nominativi dei soggetti individuati come " vicari ". L'ufficio personale redige e tiene aggiornato uno speciale organigramma comprendente i nominativi dei " Responsabili vicari ", che trasmette agli organi politici ed al Direttore generale.
6. Ogni caso di mancato coordinamento all'interno delle diverse strutture organizzative che, per la mancata presenza della figura responsabile o per la inefficace distribuzione delle responsabilità, provochi disservizi e interruzioni delle attività assegnate, sarà sanzionata a livello disciplinare, nonché potrà essere considerata come fattore diminuente per l'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

Art. 18 Il Comitato di Direzione
1. Il Comitato di direzione è composto dal Segretario Direttore, che lo presiede e coordina e dai responsabili di Settore o loro delegati;
2. Ove ve ne fosse l'esigenza, sono chiamati, di volta in volta a pArtecipare al Comitato di
Direzione anche altri dipendenti comunali;
3. Il Comitato di Direzione è convocato almeno una volta al mese dal Direttore Generale di propria iniziativa o su richiesta dei componenti. Per la validità della riunione è necessaria la presenza del Direttore generale e di almeno due componenti.
4. Il Sindaco o suo delegato è invitato a pArtecipare alle riunioni del Comitato di Direzione;
1. L'attività del Comitato di direzione persegue le seguenti finalità nell'ambito dell'attività amministrativa e gestionale dell'Ente:
a. sviluppare la collaborazione e il coordinamento tra le diverse strutture organizzative dell'Ente, con la finalità di accelerare i procedimenti e rimuovere gli eventuali ostacoli che impediscono la più efficace distribuzione delle competenze tra i diversi uffici;
b. programmare e negoziare, tra i diversi uffici, gli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, ai fini della redazione dei bilanci e del PEG;
c. verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati consentendo, ove necessario, l'aggiornamento delle scadenze non rispettate;
d. coordinare ed uniformare l'applicazione degli istituti economici contrattuali relativi alla gestione giuridica ed economica del personale;
2. Il Direttore generale è competente per ogni ulteriore disposizione relativa al funzionamento del Comitato di direzione.

Art.19 Conferenza di Settore
1. È istituita la Conferenza di Settore con l'obiettivo di promuovere un costante miglioramento organizzativo con la pArtecipazione del personale alle scelte di organizzazione.
2. Ciascun responsabile di Settore deve periodicamente riunire il personale di riferimento per individuare criticità e modalità di miglioramento dei processi organizzativi dei servizi svolti.
3. L'attività delle conferenze viene portata a conoscenza del Comitato di Direzione e del Sindaco, con riferimento ai miglioramenti organizzativi programmati e realizzati.


Capo IV Nomine e revoche dei responsabili

Art. 20 Nomina dei Responsabili di Settore e degli Uffici e Servizi
1.Il Sindaco provvede alla nomina dei Responsabili di Settore e dei Responsabili degli Uffici e Servizi, attribuendo gli incarichi:
a.al personale dipendente di cat, D in relazione alla professionalità posseduta;
b.a personale esterno assunto con contratto a tempo determinato, con le modalità di cui all'Art.22 del presente regolamento, soltanto nel caso in cui non si trovi analoga professionalità all'interno dell'Ente e nel rispetto delle condizioni stabilite dalle leggi vigenti;
c.al Segretario Comunale, ai sensi del comma 68 dell'Art. 17 della legge 127/97, recepita dalla l.r. 23/98;
2.Il provvedimento di nomina dei responsabili di settore e dei responsabili degli uffici e dei servizi da pArte del Sindaco è a tempo determinato, non superiore alla durata del mandato del Sindaco. Il provvedimento deve indicare l'avvenuta verificazione della rispondenza tra la professionalità posseduta e i requisiti previsti per la copertura del posto di che trattasi. I criteri di riferimento per l'assegnazione degli incarichi sono, di massima, i seguenti:
a.Competenza professionale, derivante dal titolo di studio, nonché da eventuali specializzazioni o esperienze formative specifiche;
b.Esperienza lavorativa all'interno e all'esterno dell'ente con pArticolare riferimento agli incarichi già svolti e ai risultati conseguiti;
c.Capacità di formulare proposte operative che riguardino le gestione dei servizi, aventi carattere di innovazione e funzionalità;
3.L'attribuzione degli incarichi può, comunque, prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.

Art. 21 Revoca dei responsabili di Settore
1.L'incarico di Responsabile di Settore è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina. Lo stesso incarico può essere sempre revocato con provvedimento motivato del Sindaco:
a.Per inosservanza delle direttive del Sindaco e/o dell'Assessore di riferimento;
b.Per inosservanza delle direttive e delle disposizioni del Segretario Comunale e/o del Direttore generale;
c.In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e/o valutazione negativa della gestione dei servizi assegnati, al termine di ciascun anno finanziario;
d.Per responsabilità gravi o reiterate;
e.Negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro.
2.L'incarico prima della naturale scadenza, può essere modificato, quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, si intendano diversamente Articolare i servizi.

Art. 22 Contratti a tempo determinato ai sensi dell'Art. 51, comma 5/bis della L. 142/90
1.Il Sindaco può nominare, in caso di assenza (anche temporanea) di analoghe professionalità all'interno dell'Ente, funzionari per la direzione di Settori, nei limiti previsti dalle leggi.
2.Le nomine possono avvenire con contratto a tempo determinato anche con rapporto di lavoro pArt-time e sono rinnovabili con provvedimento motivato che indichi la valutazione dei risultati ottenuti.
3.Prima di procedere alla nomina deve essere pubblicato apposito avviso all'Albo Pretorio almeno per 15 giorni ove si evidenzi il tipo di professionalità ricercata ed il compenso previsto. Il Sindaco, valutate le eventuali istanze pervenute corredate dai curricula professionali, provvede, con provvedimento motivato, alla nomina di che trattasi, fermo restando il carattere «intuitu personae» del provvedimento d'incarico.
4.Il trattamento economico da attribuire è quello equivalente, per la qualifica oggetto di incarico, alle vigenti disposizioni contrattuali. Con provvedimento motivato la Giunta comunale può autorizzare la corresponsione di una indennità ad personam che non può superare di norma il 50% del trattamento economico previsto per il personale a tempo indeterminato degli Enti Locali, in relazione alla qualificazione professionale e culturale richiesta, alla temporaneità del rapporto e alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
5.La durata del contratto di lavoro non può essere superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.

Art. 23 Aggiornamento lista dei responsabili degli uffici/Servizi
1.Le nomine dei responsabili ed ogni variazione organizzativa deve essere comunicata all'ufficio personale che deve predisporre e tenere sempre aggiornata una tabella di raccordo dell'organigramma e dei nominativi dei responsabili delle diverse strutture organizzative.
2.La tabella deve essere tenuta a disposizione del pubblico.

Art. 24 Corpo della Polizia Municipale.
1.Il Corpo della Polizia Municipale, gode di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale per l'esercizio delle attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
2.Il Sindaco, avvalendosi della collaborazione del Direttore Generale, fissa con apposite direttive gli obiettivi e le priorità dell'azione di vigilanza.
3.Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale riferisce al Sindaco, per il tramite del Direttore Generale, sullo stato di attuazione dei programmi di attività e dei piani di vigilanza predisposti sulla base delle direttive emanate, sull'andamento degli Uffici e sulla gestione delle risorse economiche, umane e strumentali assegnate al Corpo.
4.È responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina, delle direttive e dell'impiego tecnico-operativo del personale della Polizia Municipale.
5.Le funzioni a lui attribuite dalle leggi sono integrate dalle direttive di cui al precedente 2° comma e coordinate con le disposizioni del Regolamento di Polizia Municipale.
6.Nell'ambito delle direttive e dei programmi il Comandante del Corpo di Polizia Municipale esercita tutti i poteri di spesa nel limite delle risorse assegnate.


Capo V Competenze dei responsabili

Art.25 Individuazione e nomina dei responsabili di procedimento.
1.Ai Responsabili di Settore, di Ufficio e Servizi compete la nomina dei responsabili di procedimento aI1'interno del Settore, Ufficio o servizio individuati di norma nell'ambito dei dipendenti di categoria C.
2.In casi eccezionali o in casi di assenze o le relative funzioni possono essere attribuite anche al personale della categoria B.
3.La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa Capo al responsabile individuato come sopra. ai sensi di quanto previsto alla L R. 10/ 91
4.Il Responsabile di Settore,Ufficio o Servizio può individuare in via generale e preventiva i responsabili del procedimento. ripArtendo i procedimenti di competenza tra i singoli dipendenti addetti al servizio per materia o provvedendo ad assegnare i singoli affari ai vari dipendenti appArtenenti alle strutture.
5.In caso di mancata individuazione del responsabile del procedimento con le modalità di cui sopra. o di volta in volta in relazione ai singolo procedimento, esso si identifica con lo stesso responsabile organizzativo di livello superiore.
6.Resta ferma la responsabilità del Capo Settore, Ufficio o Servizio per la verifica della corretta e puntuale esecuzione dei compiti affidati ai dipendenti sotto ordinati

Art. 26 Competenze dei responsabili del procedimento
1. Il responsabile del procedimento., ai sensi delle vigenti norme di legge (L.241/90 e L.r.10/91) deve provvedere a;
- valutare ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- accettare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento di ogni atto necessario e adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In pArticolare può chiedere il rilascio e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali;
- acquisire i pareri e proporre l'indiziane delle conferenze dì servizio nei casi previsti. dalle normative vigenti;
- curare le comunicazioni ivi compresa quella di avvio del procedimento, le pubblicazioni e le notificazioni;
3. Alla conclusione della fase istruttoria, trasmette gli atti all' organo competente all' adozione del provvedimento finale tranne che non abbia lui stesso la competenza in materia.

Art. 27 Responsabili dell'accesso ai documenti
1. Il Responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all'Art. 4. comma 7. D.P.R.352/92 è identificato nel responsabile organizzativo competente a formare l'atto o qualora l'atto, una volta formato. sia trasmesso ad altra unità operativa affinché lo detenga stabilmente, nel responsabile dell'area competente a detenerlo.

Art. 28 Attività propositiva dei Responsabili
1. Tutti i Responsabili organizzativi di Settore, ufficio o servizio esplicano attività di natura propositiva, potendo attivarsi per formulare. secondo la distribuzione interna delle competenze:
a) proposte di atti di indirizzo politico-amministrativo, quali indirizzi generali di governo, bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, ed altri atti di programmazione indirizzo e direttiva;
b) proposte di deliberazione relativamente ad atti amministrativi di competenza del consiglio e della giunta;
c) proposte di determinazione di competenza del Sindaco;
d) proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione;
e) proposte di provvedimento o atti amministrativi..
2. I responsabili possono presentare proposte di deliberazione alla giunta ed al consiglio per il tramite del presidente dell'organo collegiale qualora esse abbiano carattere obbligatorio.
3. Ai responsabili di Settore competono anche funzioni di programmazione di secondo livello, consistente nella definizione di progetti attuativi dei programmi deliberanti dadi organi politici. da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate.

Art. 29 Attività consultiva dei Responsabili
1. L' attività consultiva dei responsabili organizzativi, si esplica attraverso:
- l'espressione del parere di regolarità tecnica di cui all'Art. 53 L.142/90 sulle proposte di deliberazione (di competenza della giunta e del consiglio;
- relativamente al responsabile del servizio finanziario, l'espressione de] parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza di giunta e consiglio;
- relazioni. pareri. consulenze m genere.
2. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal Responsabile di Settore o da colui che lo sostituisce. Il parere sulla proposta sottoposta dagli uffici può essere favorevole o negativo, dovendosi sempre esprimere le motivazioni in quest' ultimo caso. Il parere afferisce a:
- la correttezza ed ampiezza dell'istruttoria;
- la valutazione ai fini istruttori delle condizioni di ammissibilità. I requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
3. Il parere di regolarità contabile riguarda:
- la regolarità della dcumentazuione;
- 1 imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo. ove adottato il piano esecutivo di gestione;
- la capienza dell'intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo;
- la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscal;
- la prospettazione delle eventuali spese di gestione derivanti da un investimento;
- l'eventuale possibilità od obbligatorietà del recupero almeno parziale dei costi dell'utenza.
4. I pareri di cui all'Art. 53. L. 142'90 devono essere espressi entro due giorni dalla data della richiesti. In presenza della necessità di ulteriori e specifici elementi istruttori il termine può essere prorogato. Lo stesso termine, in caso di comprovata urgenza, può, con espressa e specifica motivazione, essere ridotto a vista.
5. In caso di decorrenza dei termini senza che il parere sia espresso, fatto salvo l'avvio dell'azione disciplinare a carico del soggetto inadempiente, questo può venire reso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.

Art.30 Competenze dei Responsabili di Settore per la gestione del personale
1. In forma meramente esemplificativa, le. competenze dei Responsabili di Settore per la gestione del personale sono le seguenti:
a. Assegnazione del personale ai diversi uffici o servizi con individuazione delle diverse responsabilità e competenze, al fine di garantire la migliore realizzazione degli obiettivi assegnati dagli organi politici in sede dì programmazione. adottando atti per la mobilità del personale all'interno del Settore e potendo istituire unita organizzative speciali;
b. predisposizione del PIANO DELLE FERIE. entro il mese di maggio dl ciascun anno da trasmettere al Direttore generale ed all'ufficio personale. Autorizzazione delle ferie al personale nel rispetto del piano stabilito;
c. autorizzazione dei permessi brevi e disposizione per i relativi recuperi;
d. disposizione delle verifiche mediche per le richieste di congedo per malattia;
e. organizzazione delle eventuali turnazioni e reperibilità dei dipendenti appArtenenti al Settore nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici compresi nel Settore, nell'ambito dei criteri generali fissati dall'Amministrazione;
f. autorizzazione del lavoro straordinario, nei limiti del budget assegnato;
g. predisposizione dei piani di miglioramento dei servizi e attribuzione dei trattamenti economici accessori previsti dai contratti di lavoro integrativo
2. Il Responsabile di Settore é competente per vigilare sul rispetto delle norme disciplinari da. pArte dei dipendenti assegnati al Settore. ai sensi di quanto stabilito nei vigenti contratti di lavoro e nelle norme regolamentari dell'ente. Egli è competente all'applicazione delle sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e della censura. Nei casi di violazioni gravi che comportino sanzioni più elevate, deve provvedere, entro 10 giorni, a segnalare i fatti con rapporto scritto al Segretario comunale in qualità di Responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.

Art. 31 Competenze dei Responsabili di Settore per la gestione delle risorse e per il controllo di gestione
1. In forma meramente esemplificativa, le competenze dei Responsabili di Settore per la gestione delle risorse finanziarie sono le seguenti:
a. gestione delle risorse assegnate con il PEG adottando DETERMINAZIONI che impegnano l 'Ente verso l' esterno ivi comprese quelle concernenti l'accertamento delle entrate e l'impegno e liquidazione delle spese, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati in base ai programmi ed agli indirizzi degli organi politici;
b. tempestiva segnalazione dei casi in cui le risorse assegnate non siano sufficienti per gli obiettivi programmati, o dei casi in cui vi siano altre difficoltà;
c. tempestiva segnalazione dei casi in cui le risorse assegnate siano eccedenti, al fine di evitare il formarsi di economie prima della fine dell'esercizio;
d. attuazione dei processo del controllo interno di gestione attraverso la costante monitorizzazione degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti, da svolgersi secondo quanto stabilito dall'apposito Nucleo di valutazione;
e. predisposizione di tutti gli strumenti operativi (programmi e progetti esecutivi, budget,analisi comparative e costi/benefici,rapporti per controllo di gestione) necessari per realizzare gli indirizzi e gli obiettivi assegnati, predisponendo altresì ipotesi alternative, nonché individuando risorse, tempi e modalità di azione.

Art. 32 Competenze dei Responsabili di Settore per la gestione dei procedimenti amministrativi
1. In forma meramente esemplificativa, le competenze dei Responsabili di Settore per la gestione dei procedimenti amministrativi sono le seguenti:
a) adozione di tutti ali atti di natura di competenza del Settore - a valenza interna e/o esterna - compreso il rilascio di certificazioni, attestazioni. comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di conoscenza e di giudizio nonché provvedimenti concessori ed autorizzatori e relativi provvedimenti sanzionatori., informando periodicamente degli stessi il Sindaco e l'Assessore di riferimento;
b) svolgimento (ti tutte le attività istruttorie e preparatone necessarie per l'adozione di atti di competenza degli organi politici (mediante pareri, proposte. documenti, scherni di provvedimenti e di contratti. ecc.)
c) assegnazione - a se stesso e/o ad altri dipendenti facenti pArte del Settore - della responsabilità delle diverse fasi procedimentali che precedono l'emanazione dei provvedimenti finali - ai sensi degli Artt.5 e segg. della L.r. 10/91;
d) avocazione degli atti assegnati alla competenza di altri Responsabili, in caso di inerzia e previa diffida, provvedendo direttamente o assegnando ad altro Responsabile nel rispetto delle competenze professionali;
e) proposta di soluzioni per la razionalizzazione) standardizzazione e semplificazione delle procedure e dei metodi di lavoro;

Art. 33 Competenze dei Responsabili di Settore per le procedure di gara e di concorso
1. In forma meramente esemplificativa, le competenze dei Responsabili di Settore per le procedure di gara e di concorso sono le seguenti:
a) determinazione di avvio delle procedure di gara per gli appalti di LL.PP. e per le forniture di beni e servizi, presiedendo, altresì, le commissioni di gara e stipulando i contratti, secondo le modalità stabilite dalle leggi e dal Regolamento dei Contratti;
b) presidenza delle commissioni di concorso per l'accesso agli impieghi secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento comunale;

Art.34 Competenze del Responsabile de Settore Finanziario
1. Al Responsabile del Settore finanziario competono tutti i compiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di contabilità degli enti locali e, in pArticolare:
a) il coordinamento generale dell'attività finanziaria dell'ente coadiuvando i responsabili per la gestione delle spese e delle entrate;
b) la verifica della compatibilità delle previsioni (li spesa dei bilancio sia annuale che pluriennale. in relazione alle previsioni di entrata;
c) la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate;
d) la verifica periodica dello stato di impegno delle spese;
e) l'espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione;
f) l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sugli atti di impegno dì spesa;
g) le segnalazioni obbligatorie nei limiti definiti dal regolamento di contabilità di fatti e di valutazioni i quali possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, segnalazioni di cui sono destinatari il Sindaco, il Segretario e l'organo di revisione;
h) la proposta finale delle poste da inserire nel bilancio di previsione annuale e pluriennale una volta esauritasi la fase di negoziazione per l'assegnazione delle risorse ai responsabili gestionali;
i) l'assunzione di impegni di spesa e l'accertamento di entrata nei casi in cui non possa risalirsi alla responsabilità di altri soggetti;
l) la liquidazione delle spese che non possono essere imputate ad un servizio determinato e quelle del proprio servizio;

Art. 35 Competenza del Responsabile dei Tributi
1. Al responsabile dei tributi compete:
- la sottoscrizione delle richieste;
- la sottoscrizione degli avvisi;
- la sottoscrizione dei provvedimenti;
- l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli;
- dispone i rimborsi.

Art. 36 Competenza del responsabile del Servizio Informatico
1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati;
a) Cura i rapporti dell'amministrazione di appArtenenze con l'autorità per l'informatica nella P.A.;
b) Assume la responsabilità per i risultati nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche;
c) Contribuisce alla definizione del piano triennale;
d) Trasmette all'A.I.P.A entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione: delle tecnologie impiegate; delle spese sostenute; delle risorse umane utilizzate; dei benefici conseguiti.


Capo VI Determinazioni gestionali

Art. 37 Le Determinazioni dei Responsabili gestionali
1. L'attività gestionale quando comporta l'emanazione di provvedimenti finali aventi valenza esterna all'ente, è svolta attraverso «Determinazioni» che sono affidate alla competenza di coloro che, nell'ambito della struttura organizzativa comunale, sono stati individuati come Responsabili con funzioni dirigenziali.
2. Le «Determinazioni» devono contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti i «provvedimenti» amministrativi. Elementi essenziali sono sempre i seguenti:
a) l'intestazione del Comune - il servizio proponente - la struttura organizzativa emanante;
b) il numero progressivo dal1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno - con riferimento al Settore;
c) il numero progressivo dal i gennaio al 3 I dicembre di ciascun anno - con riferimento alla numerazione del REGISTRO GENERALE tenuto presso la Segreteria;
d) la data e l'oggetto;
e) le premesse di fatto e di diritto;
f) la pArte motivata;
g) il dispositivo;
h) la sottoscrizione e l'indicazione del soggetto sottoscrittore;
i) Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (limitata mente alle determinazioni comportanti impegno di spesa).
3. Le determinazioni vengono adottate dai soggetti individuati e competenti, previa istruttoria formale della relativa pratica e proposta da pArte del Servizio od Ufficio. Pertanto, devono, di regola, contenere la data della proposta e la sottoscrizione del soggetto istruttore e/o proponente, se diverso dal soggetto competente all'emanazione finale.

Art. 38 Registro delle proposte
1. I responsabili degli uffici proponenti provvedono ad istituire un proprio registro delle proposte ove possa risultare l'avvenuta trasmissione delle proposte ai soggetti competenti per l'emanazione finale delle determinazioni.
2. Ogni ufficio, anche appArtenente a settore diverso, deve assicurare la propria collaborazione a favore del soggetto competente all'adozione delle determinazioni. Quest'ultimo, in caso di ritardi causati dalla mancata collaborazione degli uffici, sottopone la questione in seno al Comitato di direzione.
3. Ogni responsabile di Settore deve pervenire ad una razionale ed efficace distribuzione delle responsabilità tra i diversi uffici e/o servizi a lui afferenti. In caso di mancato coordinamento tra i diversi uffici e/o servizi sarà egli stesso chiamato per la responsabilità dell'istruttoria e della proposta, con possibilità di azionare gli strumenti sanzionatori a sua disposizione nei confronti dei dipendenti assegnati agli uffici che non abbiano svolto i compiti assegnati.

Art. 39 Modalità di trasmissione e conservazione delle determinazioni
1. Per le determinazioni comportanti impegno di spesa, si segue la seguente procedura:
a) (Settore interessato ) - Trasmissione di 2 copie al servizio finanziario;
b) ( Settore finanziario ) - Provvede alla registrazione dell'impegno e restituisce una delle copie al Settore interessato con il visto e la data dello stesso;
c) (Settore interessato ) - Dopo aver concordato con la Segreteria la numerazione generale dell'atto e la data, trasmette una copia originale e 4 copie conformi all'originale alla Segreteria. Gli eventuali allegati sono trattenuti in originale dal Settore interessato e vengono fotocopiati per la copia originale e per quella destinata alla ragioneria.
d) ( Segreteria ) -Provvede alla numerazione generale, alla pubblicazione ed altre forme di notifica, alla conservazione dell'originale, nonché alla trasmissione agli altri servizi/uffici interessati ed agli organi istituzionali, dandone assicurazione al Settore interessato;
e) (Settore interessato ) - Provvede alle comunicazioni, in qualsiasi forma, idonee ad eseguire il provvedimento adottato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento ed in pArticolare ai sensi dell'ordinamento contabile;
2. Per le determinazioni non comportanti impegno di spesa, si segue la procedura di cui al comma precedente con esclusione delle fasi a) e b);
3. Ogni Settore provvede a osservare una propria numerazione progressiva annuale e a prestare ogni cautela in grado di garantire la veridicità della numerazione e della data.;
4. La segreteria provvede alla raccolta delle determinazioni in originale ed alla loro numerazione progressiva da tenersi in apposito Registro generale, prestando ogni cautela per garantire la certezza della numerazione generale e della data.
5. Tutte le procedure di trasmissione interna ed esterna dei documenti potranno essere eseguite anche con l'utilizzo della rete informatica, con le modalità da stabilirsi con apposito atto organizzatorio di competenza del Direttore generale.
6. Al fine di consentire agli organi esecutivi e gestionali l'esercizio dei poteri di verifica in ordine al rispetto delle direttive impArtite e al controllo dei risultati, le determinazioni comportanti impegni di spesa devono essere portate a conoscenza della Giunta e del Direttore generale.

Art. 40 Visto di regolarità contabile
1. Il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è reso dal Responsabile del servizio con le modalità di cui al precedente Art. 34.
2. Su richiesta del responsabile di Settore o del Segretario, il responsabile del servizio finanziario attesta di non apporre il visto di regolarità contabile su determinati atti pervenuti " in quanto non previsti per l'atto sottoposto a parere "
3. In caso di ricusazione motivata del visto di regolarità contabile, il Sindaco potrà richiedere al responsabile del servizio finanziario l'apposizione del visto con riserva.
4. Il responsabile del servizio finanziario invierà al Collegio dei revisori dei conti l'elenco dei visti apposti con riserva per l'invio al Consiglio comunale, nonché per gli atti di indirizzo e di controllo che l'organo vorrà assumere.

Art. 41 Pubblicazione ed esecutività delle determinazioni
1. Le determinazioni non devono recare alcun parere preventivo e sono esecutive fin dal momento della loro sottoscrizione. Le sole determinazioni comportanti impegni di spesa, sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
2. Le determinazioni, una volta divenute esecutive, non possono restare improduttive di effetti, per cui, esaurita la fase procedimentale, è compito delle stesso ufficio proponente dare concreto seguito all'atto fino all'esaurimento di tutti i suoi effetti, anche in relazione alle norme di legge ed alle direttive che impongono, nei casi di accertamento delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, stati e qualità, la verifica a campione delle stesse prima di porre in esecuzione il provvedimento,.
3. Tutte le determinazioni devono essere pubblicate all'Albo pretorio comunale per almeno 10 giorni consecutivi, a titolo di pubblicità-notizia.
4. L'avvenuta pubblicazione all'Albo suddetto, deve essere registrata nell'apposito registro delle pubblicazioni ed è attestata dal personale incaricato delle funzioni di messo.
5. Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni, si applicano le norme vigenti per l'accesso alla documentazione amministrativa previste dal regolamento.

Art. 42 Potere di autotutela e impugnazione delle determinazioni.
1. Le determinazioni possono sempre essere modificate, annullate o revocate con il rispetto delle regole generali dell'autotutela amministrativa.
2. L'autotutela è azionabile, d'ufficio o su impulso di pArte, dallo stesso soggetto emanante l'atto, in via sostitutiva, da pArte del Segretario-Direttore.
3. I mezzi di tutela, in via amministrativa e giurisdizionale, azionabili dai soggetti interessati, sono quelli previsti dalle leggi e dai regolamenti.


Capo VII Le Deliberazioni

Art.43 Le deliberazioni
1. Le proposte di deliberazione di competenza della giunta e del consiglio sono predisposte e sottoscritte dai responsabili dei procedimento individuati nell'ambito di ciascun Settore.
2. Sulla proposta di deliberazione vanno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile rispettivamente da pArte del Capo Settore e del resoponsabile del servizio finanziario.
3. I pareri di cui all'Art. 53 della legge n.1142/1990 devono essere resi entro due giorni dalla data in cui sono richiesti e ricevuti i relativi atti allegati, salvo comprovate urgenze, nel qual caso il parer deve essere rilasciato a vista.

Art. 44 Iniziativa per le proposte di deliberazioni
1. L'iniziativa da cui prende avvio il procedimento deliberativo può scaturire:
1. D'ufficio, per adempimenti previsti da norme di legge e/o regolamento;
2. D'ufficio per perseguire programmi approvati dagli organi di governo;
3. Su impulso degli organi politici che assegnano ulteriori obiettivi e indirizzi;
4. Su impulso degli organi del vertice burocratico;
5. Su istanza proveniente dall'esterno.
2. Avviata l'iniziativa ciascun ufficio/servizio competente, dovrà provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, all'istruttoria della proposta di deliberazione, nel rispetto delle regole generali sul procedimento amministrativo contenute nelle vigenti norme e nei regolamenti eventualmente dettanti norme di dettaglio per la fattispecie provvedimentale.
3. Ogni ritardo e/o omissione, provocati dall'inerzia dell'ufficio/servizio competente, costituisce ipotesi di responsabilità.

Art. 45 Deposito della proposta
1. Esaurita le fasi dell'iniziativa e dell'istruttoria, l'ufficio/servizio competente o all'uopo incaricato, avrà cura di depositare presso l'ufficio di segreteria la proposta di deliberazione, completa dei prescritti pareri e di tutti gli atti nella stessa richiamati.
2. L'ufficio di segreteria avrà cura di inserire, in ordine di presentazione le singole proposte, nell'apposito registro, annotando l'ufficio proponente.

Art. 46 Esecutività della deliberazione.
1. Le deliberazioni, una volta divenute esecutive, non possono restare improduttive di effetti, per cui, esaurita la fase procedimentale, è compito dello stesso ufficio proponente dare concreto seguito all'atto fino all'esaurimento di tutti i suoi effetti, anche in relazione alle norme di legge ed alle direttive che impongono, nei casi di accertamento delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, stati e qualità, la verifica a campione delle stesse prima di porre in esecuzione il provvedimento,.


Capo VIII Strumenti organizzativi e gestione delle risorse umane

Art.47 Mobilità Interna: Temporanea e definitiva
1. La mobilità del personale all'interno dell'Ente, quale strumento di carattere organizzativo, si conforma a criteri di flessibilità, competenza e professionalità.
2. È strettamente connessa a percorsi di aggiornamento e formazione del personale, affinché costituisca strumento di crescita professionale dei lavoratori.
3. Essa costituisce il criterio di priorità per la copertura dei posti previsti nel Piano delle Assunzioni ed è gestita sulla base delle disponibilità espresse dai dipendenti.
4. Alla mobilità a carattere definitivo all'interno dell'Ente provvede, sentiti i Responsabili di Settore, il Direttore Generale.
5. Spetta al Direttore Generale, sentiti i pareri dei Responsabili di Settore interessati, provvedere alla mobilità temporanea del personale fra i diversi Settori.
6. Spetta al responsabile del Settore provvedere alla mobilità temporanea del personale fra i diversi uffici o servizi dello stesso Settore.
7. La mobilità temporanea può essere attivata per far fronte ad obiettive esigenze organizzative, ovvero a pArticolari punte di carico di lavoro, anche in relazione alla stagionalità del servizio ed alla straordinarietà di pArticolari adempimenti.

Art. 48 Formazione del personale
1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti costituiscono strumenti di carattere permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti nell'Ente.
2. Il Direttore Generale predispone annualmente sulla base delle richieste presentate dai Responsabili di Settore e discusse in Comitato di direzione, il piano di formazione dei dipendenti, da sottoporre alla Giunta per l'approvazione.
3. La spesa per la esecuzione del piano di cui al precedente comma è posta a carico del bilancio tra gli stanziamenti assegnati al fondo aziendale e non può essere inferiore allo 0,75% e superiore al 2% della massa salariale stanziata in bilancio.
4. Al finanziamento della suddetta spesa concorrono anche le quote dei trasferimenti regionali che a tal fine saranno finalizzati in sede di programmazione finanziaria triennale.

Art. 49 Pari opportunità
1. L'Amministrazione assicura parità di condizione tra uomini e donne nei luoghi di lavoro e si impegna a rimuovere ogni tipo di ostacolo alla realizzazione delle stesse.

Art. 50 Incentivazione e valutazione del personale
1. La pArtecipazione a programmi, piani di lavoro e progetti speciali nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissi e la qualità delle prestazioni sono connessi ad un sistema di incentivazione diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale delle strutture dell'Ente.
2. I compensi incentivanti e la valutazione del personale per la qualità delle prestazioni individuali quali strumenti di gestione umane, sono improntati ai principi di trasparenza e pubblicità.
3. L'erogazione dei suddetti trattamenti economici accessori è disciplinata dal contratto aziendale, sulla base dei principi generali fissati dal contratto nazionale di lavoro e sui criteri concertati con le R.S.U. e le OO.SS. firmatarie del contratto.



Titolo II Norme Comtrattuali

Capo I Disposizioni Generali

Art.51 Principi Generali
1. Il presente Titolo disciplina il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo indeterminato e determinato nel Comune di Vizzini, , in conformità con le leggi vigenti, con lo Statuto dell'Ente, con i C.C.N.L. e con i contratti decentrati eventualmente stipulati.
2. Il Direttore generale rappresenta l'Amministrazione in tutti i contratti individuali di lavoro, ed attua le norme contrattuali e regolamentari che lo disciplinano.
3. Nei procedimenti disciplinari, rappresenta in giudizio l'Amministrazione.

Art. 52 Relazioni Sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell'Amministrazione, si esplica in modo da contemperare gli interessi dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l'esigenza di elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati.
2. Nell'ambito delle relazioni sindacali le pArti devono tenere un comportamento basato sulla collaborazione, correttezza, trasparenza e orientamento alla prevenzione dei conflitti
3. I responsabili dei Settori curano, per quanto di propria competenza, le relazioni sindacali, informano e coinvolgono le organizzazioni sindacali tutte le volte che ciò è previsto da una norma di natura legislativa, regolamentare ovvero contrattuale o lo ritengano opportuno in base alla specificità della materia.

Art. 53 Delegazione di pArte pubblica
1. La delegazione trattante di pArte pubblica, in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, è costituita come segue:
- dal Segretario/Direttore che la presiede
- dai Responsabili di Settore.


Capo II Disciplina del rapporto di lavoro

Art.54 Costituzione del rapporto di lavoro
1. Ferme restando le modalità di accesso stabilite dalla Legge, nonché le disposizioni applicative concernenti le procedure per l'assunzione di personale presso il Comune di Vizzini, il rapporto di lavoro si costituisce solo con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro tra il dipendente ed il Direttore generale.

Art.55 Periodo di prova
1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova, secondo le modalità e nei termini stabiliti dai contratti collettivi nazionali di compArto. Il periodo è sospeso da qualsiasi tipo di assenza, indipendentemente dalla causa che la generi. Sono esonerati dal suddetto periodo di prova i dipendenti assunti tramite il trasferimento per la mobilità esterna e che lo abbiano già superato presso l'Amministrazione di provenienza, nello stesso profilo e qualifica funzionale.
2. Previo parere favorevole espresso dal Direttore generale, possono essere esonerati dal periodo di prova:
- i dipendenti che abbiano già superato il periodo di prova nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica;
- i dipendenti che mutino il profilo professionale, mantenendo la medesima qualifica professionale, quando la variazione sia preceduta da un adeguato periodo di trasferimento temporaneo.
3. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle due pArti può recedere dal rapporto di lavoro, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva.
4. Il recesso dell'Amministrazione, previo parere del Direttore generale, deve essere adeguatamente motivato.
5. L'Amministrazione non può recedere il rapporto di lavoro prima che sia decorsa la metà del periodo di prova previsto dalle norme in materia vigenti.
6. Decorso il periodo di prova, senza che il rapporto di lavoro si sia risolto, il dipendente si intende implicitamente confermato in servizio a tempo indeterminato. Il periodo di prova non può essere prorogato o rinnovato alla scadenza.
7. Il dipendente proveniente da questa Amministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione e , in caso di mancato superamento dello stesso, rientra, a domanda , nella qualifica e profilo del posto di provenienza, anche se non nel medesimo settore.
8. Il dipendente che si dimette dal servizio per essere assunto presso un'altra Amministrazione del compArto, ha diritto, a richiesta, alla conservazione del posto per tutta la durata del periodo di prova, senza retribuzione alcuna, e solo nel caso di mancato superamento dello stesso, ad essere reintegrato nella qualifica funzionale e profilo professionale del posto di provenienza, anche se non nella medesima struttura organizzativa.

Art.56 Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro è stabilito dai contratti collettivi nazionali.
2. L'Articolazione della prestazione lavorativa di ogni dipendente è disposta dal Responsabile di Settore cui esso è assegnato in funzione delle esigenze organizzative derivanti dalla strutturazione dell'orario di servizio e nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi e dai contratti collettivi in materia.
3. La definizione dell'orario di apertura al pubblico dei servizi viene concertata tra i Responsabili dei Settori, secondo criteri tendenzialmente omogenei, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, e degli indirizzi espressi dal Sindaco.
4. L'Articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque o su sei giornate lavorative comporta il diritto alla fruizione di un diverso periodo di ferie annuali secondo quanto stabilito dal CCNL.
5. I dipendenti che operino in sedi di ufficio o di servizi dove siano in funzione orologi marcatempo elettronici o meccanici, devono attestare i periodi di riposo attraverso apposita timbratura del badge o del cArtellino all'inizio e al termine del proprio lavoro e durante tutte le altre interruzioni della prestazione, a qualsiasi causa dovute.
6. Nei servizi sprovvisti di orologio marcatempo meccanico, l'attestazione della prestazione lavorativa viene effettuata mediante firma su fogli di presenza, controfirmati dal responsabile di servizio od ufficio.
7. Ferma restando la competenza dei singoli Responsabili di Settore in materia di Articolazione dell'orario di lavoro, ai dipendenti deve essere comunque garantita una interruzione non inferiore a 30 minuti tra le prestazioni lavorative antimeridiane e quelle pomeridiane o tra un turno e l'altro di lavoro.
8. Il dipendente che, per esigenze di servizio o personali, debba assentarsi nel corso della prestazione lavorativa oppure iniziare o terminare la prestazione stessa al di fuori delle previste fasce di flessibilità oraria, deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile di Settore presso cui opera.
9. Il rispetto dell'orario di lavoro è un dovere primario di ogni dipendente e, pertanto, ogni violazione dello stesso determina, oltre alla proporzionale e automatica riduzione della retribuzione, l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste.
10. È vietato effettuare la timbratura del cArtellino di un altro dipendente, sia pure da questi incaricato.
11. È rigorosamente proibito inoltre timbrare il cArtellino presso orologi marcatempo diversi da quello installato nella propria sede di lavoro, salvo che ciò sia stato formalmente autorizzato dal Responsabile di Settore per ragioni di servizio.
12. I Responsabili di Settore sono responsabili del controllo dell'osservanza dell'orario di lavoro da pArte del personale dipendente.
13. L'eventuale anticipazione dell'inizio della prestazione di servizio, se non espressamente richiesta da esigenze di servizio, non rientra nel computo dell'orario di lavoro.
14. Il dipendente che si debba allontanare dalla sede di lavoro per ragioni di servizio,, deve annotare su l'apposito registro, predisposto presso ciascun settore/ servizio, l'orario di uscita, le località in cui recarsi, nonché l'orario presunto per il rientro.
15. In nessun caso il tempo percorrenza casa - sede di lavoro può essere orario di lavoro.

Art.57 Flessibilità dell'orario di lavoro
1. Per pArticolari e specifiche esigenze personali, adeguatamente documentate, il Responsabile di Settore può autorizzare, compatibilmente con le esigenze di servizio, forme pArticolari di flessibilità dell'orario di lavoro.
2. In ogni caso dovrà essere data priorità ai dipendenti che si trovino in situazioni di svantaggio familiare, personale, sociale, o impegnati in attività di volontariato.
3. È consentita una flessibilità di minuti 30 rispetto all'orario di ingresso, che devono essere recuperati nella stessa giornata lavorativa.
4. È altresì consentita la flessibilità dell'orario di uscita con anticipo di minuti 30 rispetto all'orario stabilito con le modalità di cui al precedente Art. 49, comma 8°, che dovranno essere recuperati entro l'ultimo giorno lavorativo settimanale.
5. In ogni caso, nelle fasce orarie dalle ore 9 alle ore 13 e, nei giorni in cui sono disposti i rientri ordinari dalle ore 16 alle ore 18, tutti i dipendenti, se non assenti giustificati, hanno l'obbligo di presenza sul posto di lavoro.


Capo III Incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi

Art.58 Attività oggetto di divieto assoluto
1. Il dipendente con prestazione lavorativa superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno non può in nessun caso:
- esercitare un'attività di tipo commerciale, industriale o professionale;
- instaurare, in costanza del rapporto di lavoro, altri rapporti di lavoro subordinato, sia alla dipendenze di enti pubblici che di privati;
- assumere cariche sociali in società con fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società, aziende o enti, per le quali la nomina sia riservata all'Amministrazione o per le quali, tramite convenzioni appositamente stipulate, si preveda espressamente la pArtecipazioni di dipendenti del Comune a cariche sociali.;
- esercitare attività di Artigianato, di imprenditore agricolo a titolo principale e di coltivatore diretto.
2. I suddetti divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa, a qualsiasi titolo concessi al dipendente.

Art.59 Attività che possono essere svolte previa autorizzazione
1. In generale il dipendente può:
A) svolgere qualunque tipo di incarico a favore di soggetti pubblici o privati, purché caratterizzato da saltuarietà, sporadicità, e occasionalità;
B)assumere cariche in società cooperative e in società sportive, ricreative e culturali, il cui atto costitutivo prevede che gli utili siano interiormente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
C)essere autorizzato a svolgere le attività di cui alla lettera a) rese a titolo oneroso.
2. Il dipendente, anche se fuori ruolo, in aspettativa sindacale o per cariche elettive o a tempo determinato, deve aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione prima di iniziare l'incarico o di assumere la carica.
3. In ogni caso deve essere accertato che, tenendo conto delle specifiche professionalità, si escludono in assoluto casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto o quando possa configurarsi un'eventuale conflitto di interessi.
4. Nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione, la prestazione non deve assumere carattere di prevalenza rispetto al rapporto di lavoro dipendente, deve svolgersi totalmente al di fuori dell'orario di lavoro e non può comportare l'utilizzo di strumentazioni o dotazioni d'ufficio.

Art.60 Incompatibilità generali
1. Sono incompatibili gli incarichi o le cariche:
A) che generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dal servizio di assegnazione o dall'Amministrazione in genere;
B) che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il Servizio di assegnazione svolga funzioni di controllo o di vigilanza.
C) che, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentono un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio da pArte del dipendente in relazione alle esigenze del Servizio.

Art.61 Incompatibilità specifiche
1. In pArticolare sono incompatibili:
A) gli incarichi o le collaborazioni che vengono effettuati a favore di soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolgano funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni comunali;
B) gli incarichi o le collaborazioni che avvengono a favore di soggetti che siano fornitori di beni e servizi per l'Amministrazione, relativamente a quei dipendenti che abbiano pArtecipato, a qualunque titolo, al procedimento amministrativo di individuazione del fornitore;
C) gli incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione lavori o di componente di commissioni proposte all'aggiudicazione di appalti concorso, che il dipendente chiede di svolgere a favore di soggetti privati, tranne il caso in cui l'incarico di collaudo venga conferito dall'ordine di appArtenenza.
2. Per quanto riguarda l'attività di progettazione a favore di soggetti, fermo restando il possesso dei requisiti, il dipendente può essere autorizzato per ogni singola progettazione, secondo le modalità di cui al successivo Art. 62.
3. Resta possibile l'esercizio delle suddette attività nei confronti di altri enti pubblici, purché il dipendente richiedente non appArtenga a un servizio che sia, in qualche modo, intervenuto nelle fasi precedenti di collaudo e, in pArticolare, se attraverso il dipendente interessato o altri collaboratori:
- abbia curato la progettazione;
- abbia curato la fase di affidamento dei lavori;
- abbia svolto la direzione lavori;
- abbia curato aspetti relativi al finanziamento dei lavori;
- abbia svolto funzioni di vigilanza o controllo, sotto qualsiasi aspetto, tecnico o amministrativo, sui lavori o sui soggetti cui è affidata la realizzazione dei lavori stessi;
- la appArtenenza a società commerciali, se la titolarità di quote di patrimonio siano connessi di diritto a compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale. Tale divieto non si applica nel caso di pArtecipazione a società cooperative, purché il richiedente non rivesta cariche amministrative.
- abbia il possesso della PArtita I.V.A. qualora questo denoti intensità e frequenza della prestazione

Art.62 Attività che possono essere svolte senza autorizzazione
1. Sono consentite, senza necessità di autorizzazione:
a) le attività sportive e Artistiche ( pittura, scultura e musica ecc.) semprechè non si concretizzano in attività di tipo professionale e le attività che comunque costituiscano manifestazione della personalità e dei diritti di libertà del singolo, purché a titolo gratuito.
b) la pArtecipazione a società di capitali e società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante che, come tale non possa compiere atti di amministrazione.
c) attività o incarichi anche di carattere professionale conferiti direttamente dal Comune di Vizzini od in rappresentanza di esso.
d) attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio- assistenziale senza scopo di lucro.

Art.63 Collaborazioni coordinate e continuative
1. Sono autorizzate le attività saltuarie che , a norma dell'Art.21 della Costituzione, concretizzano la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffusione ( attività pubblicistica, conferenze, seminari, Articoli, saggi ecc.) ancorché comportino un compenso, nonché l'attività di tirocinio per il conseguimento di abilitazione professionale.
2. Possono essere autorizzati, fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, rapporti di collaborazione, anche a carattere continuativo anche quando, per la natura e per le modalità di svolgimento della prestazione, si posa escludere in assoluto il carattere dell'intensità e della professionalità, nonché il rischio della prevalenza rispetto alla attività svolta in qualità di dipendente.
3. Restano in ogni caso le preclusioni e le incompatibilità contenute negli Articoli precedenti, inoltre, tali collaborazioni non possono essere svolte nei confronti di soggetti privati che svolgano attività di impresa o commerciale, a meno che non trattasi di società a prevalente capitale pubblico o estrinsecazione di attività di Enti Pubblici o loro Associazioni.

Art. 64 Iscrizione ad albi professionali
1. È incompatibile con la qualità di dipendente comunale un rapporto orario superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno l'iscrizione ad albi professionali qualora le specifiche leggi non lo richiedano come presupposto per l'esercizio dell'attività libero professionale.
2. Qualora la legge professionale consenta comunque al pubblico dipendente l'iscrizione in speciali elenchi ( es. avvocati, impiegati presso servizi legali) o in albi professionali ( es. ingegneri e architetti) o qualora l'iscrizione rientri in un interesse specifico dell'Amministrazione, resta fermo il divieto di esercitare attività libero- professionale
3. È altresì consentita l'iscrizione al Registro dei revisori.

Art. 65 Oneri iscrizione ad albi professionali
1. Il Comune rimborsa gli oneri di iscrizione agli albi professionali sostenuti dai dipendenti della massima fascia retributiva, preposti ai servizi per i quali l'Amministrazione richieda l'abilitazione della professione.
2. L'Ente rimborsa altresì ai funzionari tecnici, previa attestazione del Responsabile di Settore, gli oneri di cui al comma precedente, qualora gli stessi abbiano svolto in corso d'anno attività di progettazione per l'Ente con l'esclusione di quei dipendenti pArt-time che abbiano ottenuto l'autorizzazione a svolgere una seconda attività libero professionista di tipo tecnico.
3. Qualora con norme successive venga prevista per altre ulteriori categorie di lavoratori la necessità di iscrizione per l'esercizio dell'attività cui siano preposti, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti si procederà al rimborso delle spese sostenute ove le leggi stesse lo prevedano o nelle ipotesi in cui l'iscrizione sia il presupposto per l'esercizio delle mansioni assegnate.

Art.66 Altre attività per il pArt-time
1. In deroga a quanto previsto dagli Articoli precedenti, ai dipendenti con rapporto di lavoro pArt - time, con prestazione lavorativa non superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, è permesso l'esercizio di attività di lavoro subordinato, autonomo, o libero professionale, previa iscrizione, ricorrendone le condizioni al relativo albo, fatto salvo quanto previsto dagli Artt. 60 comma 1, lett. a) e b) e Art.61 comma 1 lett. a) e b) del presente Regolamento.
2. In ogni caso non possono mai essere autorizzati:
a) L'esercizio di attività libero- professionali di natura tecnica (architetto, geometra, ingegnere, geologo, ecc. ) nell'ambito del territorio comunale.
b) L'appArtenenza a ditte che forniscono beni e servizi all'Amministrazione.
c) Le attività che ledano il prestigio, l'onore e il decoro della Pubblica Amministrazione o che siano espressamente vietate da specifiche disposizioni di legge.
3. L'Ente non può, conferire incarichi professionali a propri dipendenti iscritti agli appositi albi quando l'incarico riguardi l'esercizio della attività professionale autorizzata a seguito della costituzione del rapporto di lavoro a pArt-time.

Art.67 Modalità di autorizzazione
1. L'autorizzazione a svolgere l'attività richiesta è rilasciata dal Direttore generale, compatibilmente alle esigenze di servizio e previo parere, per i dipendenti non funzionari, dai responsabili di settore.
2. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego o richiesta di ulteriori informazioni entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza da pArte dell'Ufficio Personale.
3. I dipendenti, in posizione di comando, devono richiedere l'autorizzazione all'Ente di appArtenenza, il quale provvederà in conformità ai propri criteri e previo parere dell'Ente presso cui il dipendente presta servizio in merito al regime di compatibilità con la funzione svolta.
4. Qualora esista una convenzione tra l'Amministrazione Comunale e altro Ente o società che impegni il Comune di Vizzini a fornire proprio personale per l'espletamento di prestazioni libero professionali, individuando modalità e condizioni della collaborazione professionale, la prescritta autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata direttamente dal dirigente del settore/servizio al dipendente interessato, valutando le esigenze del servizio.
5. I dipendenti pArt-time che intendano svolgere una seconda attività lavorativa sono tenuti a fare apposita istanza , con le modalità e nei termini di cui ai commi precedenti, refertata in ordine all'eventuale conflitto di interessi dal dirigente competente, nonché a comunicare l'avvio della seconda attività lavorativa entro gg.15 dall'inizio della medesima.

Art.68 Revoca e sospensione dell'autorizzazione a prestazioni occasionali.
1. Qualora in corso di incarico, sopraggiungano cause di incompatibilità, è facoltà dell'Amministrazione disporre la revoca dell'autorizzazione e determinare la conseguente cessazione dell'incarico.
2. L'autorizzazione può essere altresì sospesa quando gravi esigenze di servizio richiedano la presenza dell'interessato in orario di lavoro ordinario o straordinario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne.


Capo IV Trasformazione del rapporto

Art.69 Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Nei limiti stabiliti dal C.C.N.L. e dalle leggi vigenti, l'Articolazione della prestazione può avvenire su base settimanale, mensile o annuale, fermo restando il rapporto orario richiesto dal dipendente.
2. In relazione alle esigenze del Settore di appArtenenza e previo parere del Responsabile di Settore interessato, le modalità di svolgimento della prestazione vengono concordate all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro.
3. La modulazione della prestazione all'interno della giornata lavorativa è comunque determinata dl Responsabile di Settore nell'ambito dell'autonomia gestionale a lui riconosciuta dalle leggi vigenti.
4. Per motivi organizzativi e gestionali il Direttore generale ha facoltà di assegnare il dipendente ad altra unità lavorativa.
5. Relativamente ai profili che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di struttura, oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale, il responsabile di settore può sollevare dall'espletamento delle funzioni predette io dipendente pArt- time con conseguente perdita della relativa indennità, ove prevista, qualora ritenga che le stesse non possono essere garantite con una prestazione ridotta.
6. Nell'ambito del contingente massimo previsto in sede di contrattazione decentrata l'Amministrazione provvede alla ricognizione dei posti da destinare a pArt time sulla base della dotazione organica di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale al 1° gennaio di ciascun anno.
7. La valutazione delle istanze di pArt-time avviene mensilmente sulla base delle domande presentate dai dipendenti entro la fine del mese precedente, tenendo conto, nell'ordine del diritto di precedenza:
- per i familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti;
- per il personale che intenda svolgere una seconda attività
- per i genitori con figli minori in relazione al loro numero, e in caso di parità di figli, con riguardo al numero di figli in età prescolare.
- per altre esigenze documentate.
8. All'interno delle categorie sopraindicate, è fatto comunque salvo l'ordine cronologico di arrivo dell'istanza.
9. I dipendenti che abbiano presentato domanda nei mesi di novembre e di dicembre pArteciperanno alla assegnazione dei posti disponibili in seguito alla ricognizione di pianta organica al 1° gennaio successivo.
10. L'accoglimento della domanda avviene automaticamente entro 60 giorni dalla data di presentazione.
11. L'Amministrazione può rinviare la trasformazione del rapporto per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per la costituzione automatica della stessa, quando da essa derivi grave pregiudizio alle funzionalità del servizio.
12. La trasformazione non può essere differita oltre i termini o per motivazioni diverse da quelle sopra indicate, ancorché richiesto dallo stesso dipendente.

Art. 70 Trasformazione del rapporto per il personale assunto a pArt time.
1. La trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo pieno può avvenire a condizione che siano trascorsi almeno 3 anni dalla assunzione a tempo indeterminato a tempo parziale.
2. Per il personale, che nell'ambito del pArt-time, chieda la mera modificazione del rapporto orario di lavoro, la trasformazione avviene sulla base dei posti disponibili al momento della decorrenza della trasformazione e non coperti con le procedure di cui al precedente Art.69, previo parere del responsabile di settore interessato e senza il vincolo dell'anzianità minima dei tre anni.
3. La domanda di trasformazione deve essere presentata dal personale interessato entro il 30 aprile di ciascun anno, per coloro che richiedano il rientro nei profili professionali dell'area scolastica, al fine di poter garantire un regolare svolgimento dell'anno scolastico.
4. Le istanze pervenute fuori termine saranno accettate e valutate, in ordine cronologico di presentazione, solo in caso di disponibilità di posti e previo parere del responsabile di settore interessato.
5. Per il personale educativo e insegnante delle strutture prescolastiche gli effetti della trasformazione decorrono dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'accoglimento della domanda.
6. Per il restante personale la decorrenza è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo, salva la possibilità per il responsabile di settore competente di richiedere la anticipazione della trasformazione in relazione a motivate esigenze di servizio.
7. Ai fini delle trasformazioni di cui al presente Articolo si tiene conto, nell'ordine:
a) dell'anzianità a tempo indeterminato nel pArt-time ( rapportati alle ore effettivamente lavorative);
b) dell'anzianità complessiva;
c) della presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap non inferiore al 70% malati di mente, anziani non autosufficienti;
d) dell'anzianità anagrafica;
8. I dipendenti che abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi della Legge 23.12.1996 n.662, hanno diritto di ottenere il rientro a tempo pieno, dopo la scadenza di un biennio dalla trasformazione, in qualsiasi momento in relazione alla disponibilità di posti di pari profilo e qualifica funzionale.
9. Per i dipendenti che abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempi pieno a tempo parziale ai sensi della normativa vigente, possono chiedere il rientro a tempo pieno alla scadenza di un triennio dalla trasformazione.

Art.71 Ferie
1. L'istituto delle ferie è regolamentato dalle apposite norme contrattuali vigenti.
2. Per personale neo assunto si intende quello al primo impiego a tempo determinato, nell'Amministrazione Pubblica, genericamente intesa.
3. Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, i tre anni di servizio decorrono dalla data di prima assunzione a tempo indeterminato. A tal fine tutti i mesi sono considerati di 30 giorni.
4. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite entro il 31 dicembre di ogni anno, nel rispetto di appositi turni di ferie, predisposti su iniziativa dei singoli responsabili di settore.
5. La programmazione delle ferie deve obbligatoriamente garantire il godimento di un periodo di almeno due settimane di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre da pArte di tutti i dipendenti.
6. Qualora le ferie non siano state interamente fruite nell'anno di riferimento per " motivate esigenze di carattere personale ", il dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, può fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
7. In caso di mancato godimento delle ferie entro il 31 dicembre, il termine di fruizione delle stesse si intende automaticamente prorogato al 30 aprile dell'anno successivo, non essendo il dipendente tenuto a richiedere per iscritto tale proroga e ritenendo che, per motivate esigenze di carattere personale, il lavoratore non sia tenuto a rendere pubbliche, le cause che lo abbiano portato a tale scelta.
8. Lo slittamento del termine al 30 giugno è consentito esclusivamente per indifferibili esigenze di servizio con atto motivato del Responsabile di Settore, il quale provvederà, nel periodo dal 30 aprile al 30 giugno, ad assegnare il periodo di ferie restante al lavoratore.
9. Per I responsabili di settore provvede il direttore generale con le stesse modalità di cui al precedente comma.
10. Su richiesta del dipendente le ferie possono essere concesse in più periodi non consecutivi, ma in misura non inferiore ad una giornata lavorativa.
11. Le ferie non sono monetizzabili, costituendo tale istituto un diritto irrinunciabile del lavoratore, sia nella spettanza che nella durata.
12. Soltanto in caso di cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, e eventuali ferie non fruite, per esigenze di servizio, attestate dal dirigente del settore/servizio competente, verranno monetizzate, previa formale richiesta del dipendente.
13. Qualora le ferie siano state fruite in misura superiore rispetto ai giorni maturati, si procederà al recupero della retribuzione relativa alle giornate eccedenti. Non è consentito alcun slittamento dei termini di fruizione né alcuna corresponsione di indennità sostitutiva per ferie non godute, al esclusione dei case contrattualmente previsti e analizzati dal presente Articolo.

Art. 72 Assenze per malattia
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato , non in prova, assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il predetto periodo , senza che il dipendente sia in grado di riprendere effettivo servizio, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro, ai sensi degli Artt. 2110 e 2118 c.c., seguendo le modalità e i termini previsti dal C.C.N.L, dopo aver acquisito il parere del responsabile di settore di assegnazione.
3. Fuori dalle ipotesi previste dal precedente comma, in casi pArticolarmente gravi che necessitano di un ulteriore periodo di assenza dal servizio documentati da apposita certificazione al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo, non retribuito, di 18 mesi, durante il quale si conserverà solamente il posto di lavoro, senza alcun adempimento retributivo né contributivo. La richiesta deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo massimo di assenza per malattia con diritto alla conservazione del posto.
4. L'amministrazione tramite l'A.S.L competente, procede all'accertamento delle condizioni di salute del richiedente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
5. Sulla base dei risultati di tale accertamento sanitario e qualora per il dipendente sussistano cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, in caso contrario, l'Amministrazione può concedere l'ulteriore periodo di assenza non retribuito come previsto dal vigente contratto collettivo , con la sola conservazione del posto.
6. Nell'ipotesi di rientro del dipendente decorso il periodo massimo di assenza per malattia retribuita senza decurtazioni stipendiali, le ulteriori assenze per malattia seguono la dinamica retributiva negozialmente prevista per il triennio in riferimento all'ultimo episodio morboso.
7. Gli eventuali periodi non retribuiti non sono computati nell'anzianità di servizio. In ogni caso, decorso il periodo di cui al 6° comma, con il rientro del dipendente, è facoltà della P.A. di risolvere, in ogni momento, il rapporto di lavoro (Art.2110 e 2118 c.c.) qualora vi siano ulteriori ripetute assenze per malattia che creino danno e disservizio all'Amministrazione.
8. Se il dipendente si assenta dal servizio durante la giornata di lavoro perché indisposto, l'assenza sarà considerata assenza per malattia soltanto se specificatamente documentata da successiva regolare certificazione medica, anche qualora la malattia non abbia alcuna prosecuzione.
9. In caso di mancata presentazione di regolare certificazione, il dipendente dovrà recuperare le ore non lavorate.
10. Il responsabile di settore di appArtenenza del dipendente dispone le visite mediche di controllo fin dal primo giorno di assenza tramite l'A.S.L. competente.
11. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Amministrazione nelle fasce orarie di reperibilità.
12. Qualora durante le suddette fasce debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato per visite mediche è tenuto a darne , prestazioni e accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi ( da documentare a richiesta) è tenuto a darne preventiva comunicazione al dirigente del proprio settore/servizio, indicando il giorno e l'ora della assenza. L'inosservanza di tale disposizione può determinare l'applicabilità delle sanzioni disciplinari contrattualmente previste. Al dipendente che sia risultato assente alla visita di controllo senza giustificato motivo verranno inoltre applicate le trattenute retributive previste dalle leggi vigenti in materia.
13. Il computo delle giornate di assenza per malattia comprende anche i giorni festivi e tute le giornate lavorative " a zero ore " quali, ad esempio, i sabati in case di Articolazione dell'orario settimanale su cinque giorni. Durante il periodo di prova il periodo di comporto è di mesi 6, dopo di ché il rapporto di lavoro può essere risolto, l'eventuale prosecuzione deve essere motivata da comprovate esigenze e convenienze dell'Amministrazione.
14. Nel suddetto periodo e nell'ulteriore periodo di assenza eventualmente concesso, la retribuzione è quella prevista per il dipendente a tempo indeterminato non in prova.
15. Per il personale , con rapporto di lavoro a tempo determinato, il trattamento economico è corrisposto per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa prestato presso l'Ente nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, ferma rimanendo la naturale scadenza del contratto.
16. Qualora il lavoratore a tempo determinato non possa far valere, nei dodici mesi immediatamente precedenti, periodi lavorativi superiori a 30 giorni, il trattamento economico è concesso per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno solare.
17. Al fine di stabilire quale sia, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento economico spettante per l'ultimo episodio morboso, si dovranno sommare all'ultima assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute in costanza di rapporto.
18. Finché il periodo di assenza per malattia non superi i due mesi, è corrisposta comunque al dipendente a tempo determinato l'intera retribuzione con esclusione di ogni altro compenso accessorio denominato, qualora sommando tutte le assenze per malattia intervenute nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, la durata dell'assenza superi i due mesi, L'amministrazione procederà su segnalazione del dirigente interessato, alle riduzioni percentuali per il restante periodo..

Art. 73 Termini di preavviso
1. In caso di dimissioni dal lavoro, il dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tenuto ad osservare termini di preavviso o a corrispondere l'indennità sostitutiva dello stesso, in conformità con quanto previsto dal C.C.N.L. vigente.
2. Per preavviso si intende un periodo pienamente lavorato riferito alla fase di chiusura del rapporto di lavoro.
3. Il responsabile di settore competente può autorizzare la fruizione delle ferie residue al dipendente che ne faccia apposita richiesta, anche durante il periodo di preavviso, valutato che questa mancata prestazione non arrechi disservizi o danni per l'Amministrazione.
4. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, qualora ravvisi interesse o utilità per l'Ente , con il consenso dell'altra pArte e previo parere del dirigente interessato.
5. In tal caso non è dovuta l'indennità sostitutiva di preavviso.
6. Fuori dalla ipotesi prevista al comma precedente, l'Amministrazione può rinunciare al recupero dell'indennità sostitutiva, eccezionalmente, qualora l'utilizzo del dipendente durante il preavviso non sia possibile, se l'attività cui è preposto sia sospesa o non ancora avviata, oppure l'attività, ancorché già avviata, risulti tale da rendere difficile o impossibile la sostituzione del dipendente dimissionario.
7. In caso di dimissioni improvvise e senza preavviso del dipendente assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato che possano arrecare danno o grave pregiudizio alla attività dell'Ente, l'Amministrazione potrà retrocedere , attraverso idonea azione risarcitoria, al recupero dell'eventuale danno procurato dalla improvvisa cessazione.

Art . 74 Aspettativa per motivi di famiglia
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che necessiti di un periodo di aspettativa per " motivi di famiglia" deve presentare all'Amministrazione motivata domanda.
2. Nei " motivi di famiglia" si intendono comprese tutte le situazioni meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo la comune considerazione, in quanto attinenti al benessere, allo sviluppo e al progresso del dipendente, inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.
3. La domanda deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'aspettativa, salvo il caso di eventi imprevisti, imprevedibili o necessità urgenti sopravvenute.
4. Il Direttore generale, su proposta del servizio personale provvede nei 15 gg. successivi ad adottare apposito atto, sulla base del parere del responsabile del settore/servizio di appArtenenza del richiedente, che, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, ha facoltà di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata della aspettativa richiesta.
5. L'aspettativa di cui al presente Articolo può in qualunque momento essere revocata, per motivate ragioni di servizio.
6. Non può in alcun caso disporsi del posto del dipendente collocato in aspettativa. L'Ente può procedere alla sostituzione del dipendente collocato in aspettativa, per tutto il relativo periodo, con la assunzione di personale a tempo determinato, secondo le vigenti modalità contrattuali e di legge in materia.
7. Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno e non può , in ogni caso, superare quella complessiva di due anni e mezzo in un quinquennio.
8. Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di cui precedente comma, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.
9. Durante il periodo di aspettativa per motivi di famiglia il dipendente non ha diritto ad alcun trattamento economico.
10. Nel periodo di aspettativa per motivi di famiglia, sono applicabili le disposizioni materia di incompatibilità di cumulo di impieghi.
11. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza e non è considerato , agli effetti giuridici ed economici, come anzianità di servizio.
12. Le ferie e i ratei della tredicesima mensilità spettanti al dipendente nell'anno in cui viene fruito il periodo di aspettativa per motivi di famiglia sono ridotti in proporzione alla durata del periodo stesso.

Art.75 Riammissione in servizio
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato in qualifica non dirigenziale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo, può essere riammesso in servizio , a domanda. La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza e disponibilità del posto di pari profilo e qualifica al momento di adozione del provvedimento di riammissione e alla relativa previsione di copertura nel piano occupazionale. La riammissione non può essere concessa ai dipendenti cessati dal servizio in forma di norme di carattere transitorio o speciale.
2. Ai fini della riammissione in servizio, l'ex dipendente interessato deve inoltrare formale richiesta.
3. L'istanza viene valutata dal Direttore generale sulla base dell'opportunità del reinserimento del dipendente nella struttura organizzativa dell'Ente, esclusivamente in relazione alle esigenze organizzative, alle necessità del servizio e alla sussistenza di un interesse pubblico attuale alla copertura del posto con tali modalità, al tempo trascorso dalla cessazione, ai fini di una valutazione della condizione professionale dell'interessato.
4. Il dipendente riammesso in servizio è collocato in ruolo nella qualifica e profilo professionale di appArtenenza, che ricopriva al momento della cessazione , con riconoscimento dell'anzianità pregressa.

Art.76 Permessi retribuiti
1. Nell'anno solare al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, da pArte del responsabile di settore competente:
- 8 gg. per pArtecipazione a concorsi o esami- fino a 3 gg. consecutivi per evento luttuoso relativamente al decesso del coniuge, dei parenti entro il 2° grado e di affini entro il 1° grado di altre persone conviventi risultanti tali dallo stato di famiglia. Tale permesso decorre dal giorno dell'evento. Qualora il decesso sia avvenuto in giornata festiva e non lavorativa, oppure il dipendente abbia prestato servizio nel giorno dell'evento, la decorrenza del permesso è fissata nella giornata successiva, anche se festiva.
- 15 gg. Consecutivi per matrimonio. La decorrenza del permesso può essere anticipata rispetto alla data fissata per la celebrazione del matrimonio, ma, in ogni caso, il periodo di 15 gg. deve ricomprendere la data dell'evento.
2. Nell'anno solare possono essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio, gg.3 di permesso retribuito, frazionabili anche in periodi di almeno 1 giornata, per pArticolari motivi personali o familiari debitamente documentati.

Art.77 Diritto allo studio
1. All fine di garantire il diritto allo studio, al personale a tempo indeterminato e a tempo pieno che ne faccia richiesta sono concessi, nel limite del 3% dell'unità di ruolo a tempo pieno in servizio al 1° gennaio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore, permessi retribuiti, nella misura di 150 ore annue individuali.
2. Dette ore sono comprensive dei tempi di viaggio.
3. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria e secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché tirocinio obbligatorio per il conseguimento del titolo di studio nei corsi di cui sopra.
4. Il dipendente che intenda fruire di tali permessi deve produrre richiesta scritta al Responsabile dell'Ufficio Personale entro e non oltre il 31/12 di ciascun anno, allegando la certificazione di iscrizione al corso ovvero la fotocopia del bollettino di versamento delle tasse scolastiche.
5. Ogni qualvolta il dipendente , avente diritto, intenda assentarsi dal servizio per permesso studio, deve darne comunicazione preventiva al proprio dirigente e produrre mensilmente certificazione attestante la frequenza. nel caso in cui, dai successivi controlli, risulti che il dipendente non abbia diritto ai predetti permessi delle 150 ore, le ore già fruite verranno trasformate in giornate di aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o, a richiesta del dipendente, in ferie od ore di recupero.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione la durata dei permessi è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato ( ore 12,30 al mese).
7. La frazione di mese superiore a 15 gg. é considerata a tutti gli effetti come mese intero, mentre quella inferiore a 15 giorni non viene considerata. L'attribuzione delle ore di permesso studio è subordinata:
8. per i dipendenti studenti universitari al sostenimento di almeno 2 prove d'esame o pArti di esso per ogni anno accademico.
9. per i dipendenti studenti frequentanti altri corsi di studio, alla frequenza delle lezioni delle scuole e dei corsi e al sostenimento dell'esame finale, se previsto dal regolare corso di studi, o alla presentazione della certificazione di fine corso ( promozione o bocciatura)
10. In mancanza delle certificazioni predetti, i permessi già utilizzati vengono trasformati in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia.
11. Il personale interessato ai corsi di che trattasi ( anche se non rientrante nel limite del 3%), fatte salve le inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ha diritto comunque a turni di lavoro che agevolino la frequenza di corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni straordinarie nei giorni festivi o di riposo.
12. Qualora le richieste superino il 3% delle unità in servizio presso l'Amministrazione. All'inizio dell'anno , i permessi di cui al presente Articolo sono concessi nel seguente ordine:
a) ai dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e se studenti universitari o post- universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
b) ai dipendenti che frequentino il penultimo anno di corso, successivamente quelli che, nell'ordine frequentano gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, fermi restando per gli studenti universitari e post universitari, le condizioni di cui alla precedente punto a).
13. requisiti di cui al presente comma devono sussistere al 31 dicembre di ogni anno.
14. Nell'ambito di ciascuna delle suddette fattispecie, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentano corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari e post- universitari.
15. A parità di condizioni i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi.
16. In caso di ulteriore parità, a chi frequenti corsi di studio legalmente riconosciuti e, a parità, secondo l'ordine decrescente di età anagrafica.
17. Le domande pervenute fuori termine o presentate da dipendenti assunti dopo il 31/12 sono accettate, in ordine cronologico di presentazione, sono in caso di disponibilità di posti.

Art .78 Mobilità individuale esterna
1. In relazione alle esigenze di copertura dei posti vacanti, compatibilmente con quanto previsto dal piano delle assunzioni relativamente a quell'anno, può essere utilizzato il ricorso alla mobilità da altri Enti, nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le modalità e i criteri indicati ai punti successivi del presente Articolo.
2. Il dipendente di altro ente del compArto o del compArto Sanità, che intenda richiedere il trasferimento al Comune di Vizzini è tenuto a presentare all'Ufficio Personale apposita domanda, corredata da un dettagliato curriculum professionale, con indicazione dei titoli di studio conseguiti, dei servizi prestati e di quant'altro ritenuto utile e opportuno al fine dell'esame della richiesta.
3. Nella domanda devono altresì essere indicate le motivazioni alla base della richiesta di trasferimento.
4. Al ricevimento dell'istanza, l'Amministrazione , attraverso il responsabile dell'Ufficio Personale, verificherà se, nel piano delle assunzioni relativo a quell'anno, sia stata prevista la copertura di un posto di profilo professionale e qualifica funzionale corrispondenti a quelli del richiedente.
5. In caso affermativo, la domanda verrà trasmessa dal responsabile del settore/ presso cui il posto risulta ricopribile, per un parere in merito alla richiesta di mobilità.
6. Qualora invece il posto non sia previsto nel piano occupazionale, ne verrà data comunicazione all'interessato, informandolo che la domanda verrà tenuta comunque in evidenza per un anno dalla data di arrivo al protocollo generale, dopodiché sarà archiviata
7. Qualora l'Amministrazione lo ritenga necessario, la mobilità definitiva può essere preceduta da un periodo di comando del dipendente presso il Comune di Vizzini, onde poter verificare oggettivamente capacità e attitudini dello stesso. Tale comando può trasformarsi in mobilità definitiva esclusivamente previo parere favorevole del responsabile del settore, al quale il dipendente è stato assegnato.
8. Il dipendente del Comune di Vizzini che intenda richiedere il trasferimento ad altra amministrazione dovrà presentare all'Ufficio Personale apposita istanza.
9. Il nulla- osta al trasferimento sarà rilasciato, a richiesta dell'Ente di destinazione , solo previo parere favorevole del responsabile del settore/servizio cui il dipendente è assegnato, che stabilirà anche la decorrenza della mobilità.