La campagna e la propaganda elettorale sono disciplinate da una vasta normativa: legge 04/04/1956, n. 212; legge 24/04/1975, n. 130; legge 10/12/1993, n. 515; legge 22/02/2000, n. 28.
La campagna inizia ufficialmente 30 giorni prima del voto. L'accesso ai media è regolamentato e monitorato al fine di assicurare a tutti i soggetti politici un equo accesso all'informazione. L'affissione di stampati o manifesti è regolamentata e deve essere effettuata in spazi appositi destinati da ogni comune.
Negli ultimi 15 giorni prima delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato pubblicare i risultati di sondaggi politici ed elettorali.
Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati comizi, riunioni di propaganda in luoghi pubblici, affissione di stampati e di manifesti.
Con la legge 06/07/2012, n. 96 per la riforma della contribuzione pubblica alla politica, è stato drasticamente ridotto il rimborso delle spese elettorali e fissato un tetto di spesa anche per le elezioni europee. Inoltre, nel caso uno schieramento politico presenti un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai 2/3 del totale, i contributi pubblici spettanti sono ridotti del 5%.