REGIONE SICILIANA

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Parte II Reclutamento e selezione del personale

Capo I disposizioni Generali
Art. 79 Contenuto e finalità del regolamento
Art. 80 criteri relativi al Reclutamento ed alla selezione del personale
Art. 81 Modalità di accesso all'impiego e di copertura dei posti vacanti
Art. 82 la Programmazione
Art. 83 le Procedure selettive
Art. 84 requisiti di accesso
Art. 85 le riserve

Capo II Il conCorso pubblico
Art. 86 Indicazione del conCorso, posti disponibIli, termini di espletamento
Art. 87 Bando di conCorso
Art. 88 Pubblicità del Bando
Art. 89 Proroga, riapertura termini e revoca del Bando di conCorso
Art. 90 Modaliutà di presentazione della Domanda
Art. 91 Contenuto della Domanda di ammissione al conCorso
Art. 92 Documenti da allegare alla Domanda
Art. 93 esame preliminare delle domande
Art. 94 Sorteggio dei componenti
Art. 95 Comunicazione dell'avvenuto sorteggio
Art. 96 Costituzione e composizione della commissione giudicatrice
Art. 97 Insediamento della commissione giudicatrice
Art. 98 obblighi e doveri dei commissari
Art. 99 Compenso ai componenti
Art. 100 Funzionamento della commissione giudicatrice
Art. 101 Verbali delle operazioni della commissione
Art. 102 oggetto e finalità delle prove concorsuali
Art. 103 Calendario delle prove d'esame
Art. 104 Sede e Modalità di svolgimento delle prove concorsuali
Art. 105 Convocazione dei candidati e rinvio di prove concorsuali
Art. 106 Valutazione prove d'esame
Art. 107 Disposizioni concernenti lo svolgimento delle prove scritte o teorico- pratiche
Art. 108 adempimenti della commissione al termine delle prove scritte o teoriche-pratiche
Art. 109 Disposizioni concernenti lo svolgimento delle prove pratiche
Art. 110 Disposizioni concernenti lo svolgimento della prova orale
Art. 111 Modalità Generali per la Valutazione delle prove e dei titoli
Art. 112 Valutazioni dei titoli
Art. 113 Valutazione titoli di studio
Art. 114 Valutazione titoli di servizio
Art. 115 Valutazione curriculum professionale
Art. 116 Valutazione titoli vari
Art. 117 Formazione della graduatoria

Capo III la progressione verticale e i concorsi interni
Art. 118 I conCorsi interni
Art. 119 progressione verticale
Art. 120 Principi Generali
Art. 121 Indicazione della selezione e criteri oggetto di concertazione
Art. 122 Caratteri del perCorso selettivo
Art. 123 Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria B - Modalità di selezione per verifica requisiti attitudinali
Art. 124 progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria C - Modalità di selezione per verifica requisiti attitudinali
Art. 125 progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria D - Modalità di selezione per verifica requisiti attitudinali
Art. 126 Valutazione delle prove
Art. 127 Determina d'Indicazione della selezione
Art. 128 Domanda di partecipazione
Art. 129 Valutazione del possesso dei requisiti di accesso
Art. 130 Commissione esaminatrice
Art. 131 Graduatoria di merito e sua validità

Capo IV Corsi-conCorsi
Art. 132 Disposizioni di carattere generale
Art. 133 Bando di Indicazione del Corso-conCorso
Art. 134 Commissione esaminatrice
Art. 135 Prove preselettive per l'ammissione
Art. 136 Corso di Formazione
Art. 137 Prove finali

Capo V Forme flessibIli di lavoro
Art. 139 Fattispecie
Art. 140 asunzioni a tempo determinato
Art. 141 Contratti di formazione e lavoro
Art. 142 Tirocini e stages formativi
Art. 143 Il lavoro interinale
Art. 144 Il Telelavoro
Art. 145 Norma di rinvio

Capo VI Procedure per l'avvento a selezione
Art. 146 avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento(Art. 16 L 56/87 e S.M., D.P.C.M. 18 Settembre 1987, D.P.C.M. 27 Dicembre 1988, D.P.C.M. 25 Febbraio 1991, D.P.R. 487/94)
Art. 147 Selezioni
Art. 148 Documentazione dei candidati avviati a selezione
Art. 149 commissione esaminatrice per l'avvio degli iscritti nelle liste di collocamento
Art. 150 Procedure per l'assunzione a seguito di selezione pubblica

Capo VII Procedura di assunzione per le categorie protette
Art. 151 Procedure per l'assunzione di aventi titolo al collocamento obbligatorio
Art. 152 Formazione delle graduatorie delle selezioni riservate

Capo VIII Norme speciali, transitorie e finali
Art. 153 Interpretazione del regolamento e giurisdizione
Art. 154 Norma finale
Art. 155 Entrata in vigore



Parte II Reclutamento e selezione del personale

Capo I disposizioni Generali
Art. 79 Contenuto e finalità del regolamento
Il presente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, parte II, disciplina le Modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le Procedure concorsuali, con accesso dall'esterno e dall'interno, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale, per Il Comune di Vizzini.

Art. 80 criteri Relativi al Reclutamento ed alla selezione del personale
Il Comune di Vizzini, nel rispetto delle direttive europee, delle disposizioni legislative e statutarie, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso e Il trattamento sul lavoro, nonché nello svIluppo professionale e di carriera, impegnandosi a rimuovere eventuali ostacoli che impediscono la parità tra i sessi attraverso azioni e misure organizzative concrete.
Il Comune, nell'applicazione del nuovo CCNL e del nuovo ordinamento professionale (accordo 31 marzo 1999), assicura la creazione delle condizioni interne per valorizzare al meglio le professionalità e per garantire, in un'ottica meritocratica, Il massimo svIluppo di carriera ai propri dipendenti, nel rispetto dei Principi vigenti in materia di accesso ai pubblici uffici.

Art. 81 Modalità di accesso all'Iimpiego e di copertura dei posti vacanti
L'accesso all'impiego e la copertura di posti vacanti avviene con una delle seguenti Modalità:
a) Tramite Procedure selettive, conformi ai Principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del D.lgs. 165/2001, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) Mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell'Art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (e successive modifiche e relative disposizioni di attuazione) per la copertura dei posti per i quali è richiesto Il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità. In tal caso, le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di soggetti non possono complessivamente superare la metà dei posti da ricoprire, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 15/94;
c) Mediante mobIlità interna ed esterna e passaggio diretto;
d) Mediante comando;
e) Mediante assunzioni a tempo determinato di personale straordinario (escluse dal campo di applicazione dell'Articolo 16 della legge 56/87);
f) Mediante chiamata numerica per le assunzioni obbligatorie dei soggetti iscritti nelle apposite liste costituite dagli appArtenenti alle categorie protette di cui alla leggi 2 aprIle 1968, n. 482 (come integrato dall'Articolo 19 della legge 5 febbraio 1992 n. 104) e 12 marzo 1999 n. 68, previa verifica della compatibIlità della invalidità con le mansioni da svolgere. In tal caso, Il Comune provvede, ai sensi dell'Articolo 10 della L.R. 12/91, mediante selezione pubblica per titoli ovvero, ove si tratti di qualifiche e profIli professionali che richiedono pArticolare professionalità, per titoli e prova attitudinale da svolgere secondo le Modalità indicate nei decreti attuativi dell'Articolo 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche e nel presente regolamento.
L'assunzione in Comune avviene con contratto individuale di lavoro.
Il Comune, anche in riferimento ad esigenze temporanee o stagionali, ovvero non differibIli per urgenza, si avvale delle forme contrattuali flessibIli di assunzione e di impiego previste dall'ordinamento vigente, in pArticolare dei contratti a tempo determinato.

Art. 82 La programmazione
le determinazioni relative all'avvio di Procedure di Reclutamento sono adottate dal Comune sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, deliberata ai sensi dell'Articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, previa inFormazione ed eventuale concertazione con le rappresentanze sindacali.
Il Piano delle assunzioni del personale dovrà essere definito, previa inFormazione ed eventuale concertazione con le rappresentanze sindacali, a cadenza annuale, sulla base del budget del personale, e dovrà individuare i profIli professionali ed i relativi posti per i quali sarà attivata concretamente la progressione verticale e quelli per i quali sarà predisposta la Procedura selettiva per l'accesso dall'esterno ed, eventualmente, quelli per i quali saranno svolti i conCorsi interni.
Il Piano dovrà contemperare l'esigenza di acquisizione di nuove professionalità con la possibIlità di svIluppare le condizioni professionali del personale in servizio.

Art. 83 Le procedure selettive
le Procedure selettive di cui alla lettera a) dell'Articolo 79 del presente regolamento devono conformarsi ai seguenti Principi:
a) adeguata Pubblicità della selezione;
b) Modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
c) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare Il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire;
d) rispetto delle pari opportunità tra i due sessi;
e) composizione delle commissioni di conCorso tale da garantire professionalità ed imparzialità.
per Procedure selettive si intendono:
a) i conCorsi pubblici;
b) i conCorsi esclusivamente interni, ai sensi dell'Articolo 4 comma 2 del CCNL ord. Prof.;
c) la progressione verticale dei dipendenti, secondo Il disposto del CCNL;
d) i Corsi-conCorsi.

Art. 84 Requisiti di accesso
Possono accedere all'impiego presso Il Comune, fatto salvo quanto diversamente stabIlito da Norme di carattere speciale, i soggetti che possiedono i seguenti requisiti Generali:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani residenti all'estero;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, esclusivamente per posti di lavoro che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, da determinarsi con D.P.C.M. ai sensi dell'Articolo 17 della legge n. 400/88, ai sensi dell'Art. 38 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
c) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi;
d) età non inferiore ad anni 18. Il limite massimo di età può essere previsto solo nei casi relativi alla specifica natura del servizio o a oggettive necessità dell'Amministrazione. Il sistema dei profIli professionali indica quali profIli siano interessati ed i limiti di età corrispondenti;
e) godimento dei diritti civIli e politici;
f) assenza di licenziamento o dispense dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
g) idoneità psicofisica attitudinale a ricoprire Il posto, in relazione alla specifica funzione;
h) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
i) titolo di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l'accesso a ciascun profIlo professionale. Qualora Il titolo di studio sia specificatamente richiesto dalla legge per Il posto messo a conCorso, questo costituisce requisito indispensabIle per l'ammissione anche per i concorrenti interni. (allegato D)
per la copertura dei posti previsti nel Piano annuale delle assunzioni, oltre al possesso dei requisiti Generali stabIliti dalla Normativa vigente, sono richiesti i titoli e gli altri requisiti espressamente specificati nel sistema dei profIli professionali.
I requisiti Generali e pArticolari devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabIlito nel Bando di conCorso per la presentazione della Domanda di ammissione, ovvero, nel caso di assunzione con altra Modalità, alla data di apertura delle Procedure di selezione.

Art. 85 Le riserve
le riserve di posti previste dalle vigenti leggi a favore di pArticolari categorie di personale operano sui posti disponibIli per essere coperti mediante Procedura concorsuale o richiesta agli uffici del lavoro.
le percentuali di riserva previste dalle leggi, si calcolano sui posti disponibIli e via via residui, nell'ordine seguente:
a) categorie protette di cui alla legge n. 482/68 e alla legge n. 68/99;
b) categorie protette da leggi speciali (vittime della mafia, ecc.)
c) personale di cui all'Art. 23 della L. n. 67/88 e successive modificazioni;
d) portatori di handicap di cui all'Art. 7 L.r. n. 27/91
e) lavoratori di cui all'Art. 12 del D.L.vo n. 468/97 (comma 3);
f) coniuge ed orfani di dipendenti deceduti in servizio o a causa del servizio.


Capo II Il concorso pubblico

Art. 86 Indicazione del concorso, posti disponibili, termini di espletamento
Il conCorso è indetto in conformità a quanto disposto dall'Art. 82 del presente regolamento, con determinazione del ResponsabIle del Settore Affari Generali.
la responsabIlità delle Procedure concorsuali è attribuita al responsabIle del Settore in conformità a quanto disposto dall'Art. 34 del presente regolamento ed al direttore Generale, ove nominato, o al Segretario comunale per le Procedure concorsuali relative alla copertura dei posti apicali dell'ente. .
Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, di seguito indicata come commissione, considerato Il numero dei candidati, stabIlisce Il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico mediante apposita Comunicazione affissa all'albo Pretorio.
Nei pubblici conCorsi ai quali abbiano chiesto di pArtecipare oltre duecento concorrenti viene espletata una prova preliminare a mezzo di quiz bIlanciati tesi ad accertare la professionalità del concorrente, predisposti con l'eventuale assistenza di istituti specializzati o di esperti, in modo da ammettere alle prove di esame un numero di candidati non superiore a cinque volte Il numero dei posti messi a conCorso, con esclusione di quelli riservati.
le Procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di conCorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione.
L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione con motivata relazione da inoltrare alla Giunta.

Art. 87 Bando di conCorso
Il Bando di conCorso, allegato quale pArte integrante della determinazione d'Indicazione del conCorso, deve contenere:
a) le Modalità e Il termine perentorio di presentazione delle domande;
b) le Modalità di convocazione dei candidati in possesso dei requisiti per sostenere le eventuali prove preselettive di cui all'Art. 21 della L.R. del 29 ottobre 1985, n. 41 e dell'Art. 4 della L.R. n. 12 del 1991, quelle scritte teorico-pratiche ed orali ed eventualmente quelle tecnico-pratiche;
c) le materie ed Il programma oggetto delle singole prove scritte teorico-pratiche ed orali ed Il Contenuto di quelle tecnico-pratiche;
d) la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale;
e) i requisiti soggettivi Generali e pArticolari richiesti per l'ammissione all'impiego distintamente per i candidati esterni e per quelli interni;
f) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio esclusi quelli afferenti all'età ed i relativi termini e Modalità di presentazione;
g) Il numero dei posti eventualmente riservati al personale interno, in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali e di legge;
h) Il numero dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie.
Il Bando deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprIle 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'Articolo 57 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Il Bando di conCorso deve, inoltre, dichiarare:
1) Il numero dei posti messi a conCorso ed Il relativo profIlo professionale, con l'indicazione della validità della graduatoria;
2) Il trattamento economico lordo assegnato al posto;
3) l'ammontare e le Modalità di versamento della tassa di conCorso;
4) le dichiarazioni di legge da inserire nella Domanda di ammissione;
5) i Documenti da produrre obbligatoriamente, a pena di esclusione.
6) la data, l'ora ed Il luogo della seduta destinata al sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
Il Bando può inoltre contenere indicazioni riguardo Il Calendario delle prove e la loro durata.
le prescrizioni contenute nel Bando sono vincolanti sia nei riguardi della commissione, che dei candidati.
eventuali variazioni sono di esclusiva competenza del responsabIle del procedimento concorsuale, Il quale provvede mediante adozione di apposita determinazione da assumere in data anteriore a quella di chiusura del Bando, con contestuale fissazione di un nuovo termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di ammissione.
Detto nuovo termine decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di variazione del Bando effettuato con le stesse Modalità previste per la Pubblicità dei bandi di conCorso.
le modifiche ed integrazioni debbono essere rese note con le stesse Modalità previste per la Pubblicità dei bandi di conCorso e debbono, altresì, essere notificate, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, a coloro che al momento della pubblicazione hanno già presentato
Domanda di partecipazione al conCorso.

Art. 88 Pubblicità del Bando
Il Bando di conCorso deve essere pubblicato integralmente o per sintesi quale avviso di Bando sulla G.U.R.S., a cura del ResponsabIle del procedimento. Copia del Bando è pubblicata all'albo Pretorio del Comune.
Copia del Bando di conCorso pubblico è inviata ad enti, Uffici ed Associazioni cui la Comunicazione spetta per legge e a tutti i comuni della provincia di Catania.
È facoltà della Giunta dare ulteriore Pubblicità del Bando attraverso inserzioni su giornali locali e nazionali e/o mediante altre forme di divulgazione ritenute opportune.

Art. 89 Proroga, Riapertura termini e revoca del Bando di concorso
la Giunta, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, può Prorogare Il termine di scadenza del conCorso e riaprirlo qualora già venuto a scadenza purché, in quest'ultima ipotesi, la commissione non abbia ancora iniziato le Procedure concorsuali.
L'Amministrazione ha facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la revoca del conCorso bandito, con le stesse Modalità di cui al comma 1 del presente Articolo, prima dell'atto di nomina degli eventuali vincitori.
dell'avvenuta Proroga o riapertura del termine deve essere data Comunicazione al pubblico con le stesse Modalità utIlizzate per l'iniziale Pubblicità del Bando, mentre dell'avvenuta revoca dovrà essere data diretta Comunicazione a coloro che hanno già presentato Domanda di partecipazione con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o telegraficamente. In ogni caso sono contestualmente informate le Rappresentanze Sindacali.
L'Amministrazione non assume responsabIlità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da pArte del concorrente oppure da mancata o tardiva Comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella Domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o in ogni modo imputabIli a fatto di terzi, a caso fortuito od a forza maggiore.

Art. 90 Modalità di presentazione della domanda
la Domanda di ammissione al conCorso, redatta in cArta semplice ed in conformità alle prescrizioni del Bando, deve pervenire al Comune entro e non oltre Il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla G.U.R.S..
entro Il medesimo termine devono pervenire anche gli altri Documenti la cui presentazione è stabIlita con carattere di obbligatorietà nel Bando di conCorso. Qualora detto giorno sia un giorno festivo ovvero coincida con un giorno di irregolare o mancato Funzionamento degli uffici postali a seguito di sciopero, Il termine s'intende Prorogato al primo giorno effettivamente lavorativo successivo.
Si considera prodotta in tempo utIle anche la Domanda spedita, entro Il termine perentorio stabIlito nel Bando, per mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento. In tal caso farà fede Il timbro a data dell'Ufficio Postale della località di pArtenza.
nel caso di consegna diretta della Domanda all'Ufficio Protocollo, farà fede la data apposta dall'ufficio medesimo sulla Domanda; l'Ufficio Protocollo rIlascerà apposita ricevuta e, quindi, farà fede la data apposta sulla medesima.

Art. 91 Contenuto della Domanda di ammissione al concorso
nella Domanda di ammissione al conCorso i candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria personale responsabIlità, (in carattere stampatello se la Domanda non è dattIloscritta), oltre alla precisa indicazione del conCorso cui intendono pArtecipare:
a)cognome e nome;
b) Il luogo, la data di nascita e la residenza (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);
c) Il possesso della cittadinanza italiana oppure l'appArtenenza ad uno degli Stati dell'Unione europea;
d) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione;
e) l'inesistenza di condanne penali, di provvedimenti di prevenzione o di altre misure, che escludono l'accesso ai pubblici impieghi (la dichiarazione va resa anche se negativa);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi mIlitari (per gli aspiranti di sesso maschIle);
g) Il possesso del titolo di studio richiesto dal Bando, indicando con precisione l'Istituto/Università presso cui è stato conseguito e l'anno scolastico/accademico;
h) i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se negativa);
i) i titoli che danno diritto a riserva o a preferenza di legge;
j) Il preciso recapito presso Il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi Comunicazione relativa al conCorso con l'indicazione dell'eventuale recapito telefonico. Il concorrente è tenuto a comunicare, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ogni variazione di tale recapito;
k) per le persone handicappate: l'eventuale ausIlio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali;
l) l'accettazione incondizionata di tutte le Norme contenute nel Bando e nel presente regolamento, di cui copia risulta consultabIle presso la sede comunale.
Chi pArtecipa contemporaneamente a più conCorsi indetti dal Comune è tenuto a presentare tante domande quanti sono i corrispondenti conCorsi, unendo però ad un sola di esse i Documenti eventualmente necessari, se trattasi di conCorso per titoli o per titoli ed esami e a ciascuna delle altre domande un elenco, redatto in duplice copia ed in cArta semplice, in cui sono descritti specificatamente i Documenti presentati (dal candidato), facendo espresso riferimento al conCorso per Il quale è stata presentata la Documentazione completa.
L'Amministrazione può disporre che le domande di partecipazione al conCorso siano compIlate su apposito modulo allegato al Bando.
la firma da apporre in calce alla Domanda non deve essere autenticata.

Art. 92 Documenti da allegare alla domanda
alla Domanda di partecipazione al conCorso deve essere allegata obbligatoriamente la ricevuta comprovante Il versamento della tassa di conCorso, nonché eventuali Documenti e titoli richiesti obbligatoriamente dal Bando.
nel caso di conCorsi per titoli ed esami, ovvero per soli titoli, i candidati possono, inoltre, allegare alla Domanda ai fini della Valutazione da pArte della commissione:
a) titoli di studio superiori a quello prescritto per la partecipazione al conCorso, purché la Formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto a conCorso;
b) tutti i titoli e Documenti che ritengano, nel loro interesse, utIli a comprovare l'attitudine e preparazione a coprire Il posto da conferire, ivi compreso Il "curriculum professionale" debitamente sottoscritto e documentato;
c) copia del foglio matricolare dello stato di servizio attestante l'avvenuta prestazione del servizio mIlitare.
I Documenti, titoli o attestazioni di servizio allegati alla Domanda di ammissione al conCorso, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, in ogni caso specificate nel Bando di conCorso, possono essere prodotti in copia autocertificata o elencati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
nel caso di presentazione di Documenti, titoli o certificati di servizio, alla Domanda di ammissione deve esserne unito un elenco, in duplice copia e in cArta semplice.
In caso di verifica successiva che comprovi la dichiarazione mendace, anche a seguito di controlli campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, Il candidato perde i diritti acquisiti.

Art. 93 Esame preliminare delle damande
Il ResponsabIle del procedimento, avvalendosi delle strutture e delle risorse umane del servizio personale, procede all'esame preliminare delle domande. Il servizio personale verifica le domande e i relativi Documenti, per accertare Il possesso dei requisiti e l'osservanza delle condizioni prescritte per l'ammissione dal Bando di conCorso e dal presente regolamento, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Tale termine può essere Prorogato solo per cause eccezionali da comunicare previa dichiarazione pubblica secondo le stesse Modalità di pubblicazione del Bando.
la verifica di cui al comma 1 del presente Articolo, è effettuata soltanto per le domande pervenute entro Il termine stabIlito dal Bando di conCorso, in quanto, per quelle giunte successivamente, Il servizio persnale si limita a dare atto di detta circostanza nella relazione di cui al successivo comma, Il che comporta, obbligatoriamente, l'esclusione dal conCorso.
Ultimate dette operazioni, Il ResponsabIle del procedimento determina:
a) Il numero delle domande di ammissione complessivamente pervenute tramite l'Ufficio Protocollo;
b) Il numero delle domande regolari ai fini dell'ammissione;
c) Il numero e l'elenco nominativo dei candidati le cui domande presentino imperfezioni formali od omissioni non sostanziali e come tali siano suscettibIli di essere regolarizzate.
Successivamente Il ResponsabIle del procedimento può ammettere la regolarizzare delle domande di cui al comma 3, lettera c) del presente Articolo, facendone Comunicazione con lettera raccomandata, con avviso di ricevuta, ai candidati coinvolti, che avranno a disposizione un periodo di tempo di dieci giorni dal ricevimento della Comunicazione, per regolarizzare la Domanda.
Il candidato, che entro Il termine prefissato non abbia provveduto alla regolarizzazione della Domanda, è escluso dal conCorso.
In pArticolare non sono passibIli di regolarizzazione e comportano, quindi, l'esclusione dal conCorso:
d) l'omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni relative alle Generalità personali;
e) Il mancato versamento, entro i termini, della tassa di conCorso;
f) l'omessa od errata indicazione del conCorso cui si intende pArtecipare.
Indi Il Segretario comunale determina Il numero e l'elenco nominativo dei candidati le cui domande non presentano gli estremi di ammissibIlità al conCorso indicandone le motivazioni.
Non dà luogo all'esclusione dal concorso, né è soggetta a regolarizzazione la mancata compIlazione della Domanda sull'apposito modulo allegato al Bando.
la regolarizzazione formale non è necessaria quando Il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicitamente posseduto per deduzione da altra dichiarazione o dalla Documentazione presentata.
Il ResponsabIle del procedimento dichiara, poi, l'ammissibIlità delle domande regolari (ivi comprese quelle regolarizzate) e l'esclusione motivata di quelle non regolari o non regolarizzate dandone, per queste ultime, Comunicazione agli interessati, con indicata la possibIlità di reclamo, a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevuta.
Gli interessati all'esclusione possono, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, sporgere reclamo avverso all'esclusione al ResponsabIle del procedimento, Il quale assume le relative decisioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza di reclamo.

Art. 94 Sorteggio dei componenti
la seduta in cui si provvede al sorteggio dei componenti della commissione è pubblica ed è resa nota mediante indicazione, nello stesso Bando di conCorso ed in avvisi pubblicati all'albo Pretorio e nei luoghi più frequentati del Comune della data, dell'ora e del luogo in cui tale sorteggio avverrà. In caso di forza maggiore, la seduta può essere rinviata ma Il rinvio deve essere reso noto per tempo mediante avvisi pubblico da pubblicare all'albo Pretorio.
Il sorteggio viene effettuato dal Sindaco, con l'assistenza del Segretario comunale
- Prima di procedere al sorteggio, Il rappresentante legale dell'ente comunica le qualificazioni professionali dei commissari in relazione al tipo di conCorso e in relazione alle materie di esame.
Il legale rappresentante dell'ente che presiede la seduta invita due persone maggiorenni del pubblico, indicate dallo stesso pubblico, ad assistere formalmente quali testimoni all'operazione di sorteggio (che avverrà sempre alla presenza del pubblico), che sottoscriveranno alla fine Il relativo verbale.
Gli stessi verranno preventivamente identificati mediante idoneo documento di riconoscimento. In mancanza di pubblico, Il segretario inviterà due dipendenti dell'amministrazione ad assistere quali testimoni.
Il sorteggio avverrà secondo le Modalità indicate nell'allegato "A" del Decreto del Presidente della Regione SicIliana del 3 febbraio 1992, pubblicato nella G.U.R.S. dell'8 febbraio 1992, n.8.
le Modalità prescritte nel precitato allegato nonché gli Articoli 6, 7 e 8 del relativo Decreto debbono essere letti nella seduta nella quale si procede al sorteggio, prima di iniziarlo.
per ciascun Componente esperto della commissione giudicatrice, debbono essere sorteggiati cinque nominativi, Il primo dei quali sarà Il componente effettivo.
Successivamente, si procederà al sorteggio degli altri quattro componenti che saranno supplenti.
Tale operazione sarà ripetuta fino alla nomina dei cinque componenti titolari coi relativi supplenti.
I supplenti subentreranno, nell'ordine di estrazione, in caso di rinunzia o dimissioni o incompatibIlità oppure per mancanza dei requisiti di chi precede.

Art. 95 Comunicazione dell'avvenuto sorteggio
esaurite le operazioni di sorteggio di cui al precedente Articolo, Il Sindaco comunicherà al ResponsabIle del procedimento i nominativi dei sorteggiati.
entro le quarantotto ore successive, Il ResponsabIle del procedimento comunicherà al domicIlio degli interessati e mediante raccomandata espresso, con avviso di ricevimento, l'avvenuto sorteggio.
la lettera dovrà contenere le seguenti avvertenze:
a) che l'interessato sarà considerato rinunziatario e, quindi, sostituito, nel caso che non faccia pervenire all'ente formale accettazione dell'incarico entro cinque giorni dal ricevimento della Comunicazione;
b) che l'incarico è incompatibIle con la qualità di Consigliere o Amministratore dello stesso ente che ha bandito Il conCorso;
c) che non si può essere contemporaneamente componente di più di due commissioni concorsuali;
d) che l'interessato per le finalità di cui all'Art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 non deve aver subito, con provvedimento definitivo, alcuna misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabIlitazione.
nella lettera di accettazione, gli interessati dovranno dichiarare, sotto la loro responsabIlità, di non versare in alcuna delle situazioni di cui alle superiori lettere b), c) e d) e di non avere rinunciato o di non essersi mai dimessi per due volte da componenti di commissioni giudicatrici quali componenti esperti.

Art. 96 Costituzione e composizione della commissione giudicatrice
per l'assunzione mediante pubblici conCorsi, le Commissioni giudicatrici sono composte da cinque componenti in possesso del titolo di studio almeno pari a quello previsto per Il posto messo a conCorso e di titoli e qualificazioni professionali relativi alle materie oggetto delle prove di esame.
Il Presidente della commissione è eletto dai cinque componenti nel loro seno.
I Componenti delle Commissioni giudicatrici sono scelti mediante sorteggio pubblico dall'ente tra gli iscritti negli appositi elenchi della Provincia di Catania predisposti dall'Assessorato Regionale degli enti locali, ai sensi dell'Art. 3 della L.R. 30 aprIle 1991, n. 12 e dal D.P.R.S. 3 febbraio 1992 e relativo allegato A), In caso di esaurimento dell'elenco provinciale si fa riCorso all'intero albo Regionale.
la commissione giudicatrice dei conCorsi è organo interno e temporaneo dell'Amministrazione comunale. L'attività della commissione costituisce esercizio di pubblica funzione amministrativa ed i suoi componenti, nell'ambito delle funzioni di cui al presente Articolo, sono pubblici ufficiali.
le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Segretario comunale o da un dipendente dell'ente con qualifica e titolo di studio almeno pari a quello richiesto per Il posto messo a conCorso, nominato dal Sindaco.

Art. 97 Insediamento della commissione giudicatrice
1. Il componente più anziano per età presiede la seduta di insediamento, fino alla nomina del Presidente.
2. Prima dell'inizio dei lavori, Il Segretario della commissione annota le esatte Generalità dei componenti e verifica che corrispondano ai dati contenuti nell'atto di nomina.
3. Non possono far parte della commissione giudicatrice parenti ed affini fra loro fino al IV grado civIle e coloro che, nello stesso grado, siano parenti o affini di uno dei concorrenti
4. Aperti i lavori si procederà, innanzitutto alla verifica dei requisiti di ciascun componente ed eventuali incompatibIlità, in relazione all'Art. 3 commi 6,7, 8 e 9 della L.R. 30 aprIle 1991, n. 12, e alla elezione del Presidente e del Vicepresidente e a verificare l'inesistenza, dopo aver preso visione dell'elenco nominativo dei pArtecipanti, di ogni eventuale situazione di incompatibIlità tra i propri componenti e i candidati ai sensi di legge.
5. alla verifica dei suddetti requisiti e di eventuali situazioni di incompatibIlità si procederà mediante dichiarazione sostitutiva degli interessati ai sensi degli Artt. 20 e 26 della L 15/68.
6. la commissione, inoltre, provvede a stabIlire Il termine del procedimento concorsuale, Il diario delle prove ed i tempi a disposizione per ciascuna prova, se già non previsto nel Bando e a disporre per la loro Pubblicità;
7. le convocazioni della commissione, successive alla prima, saranno preferibIlmente concordate tra tutti i membri. In caso di mancanza di accordo tra tutti i membri, la data della convocazione è stabIlita dal Presidente della commissione, secondo Modalità che dovranno essere messe a verbale.

Art. 98 obblighi e doveri dei commissari
1. Il Presidente, i Commissari ed Il segretario della commissione sono strettamente vincolati al segreto d'ufficio per tutto ciò che concerne l'attività della commissione medesima e quella dei singoli componenti nell'ambito della commissione.
2. Il Presidente, i Commissari ed Il segretario della commissione non possono promuovere, pArtecipare o comunque collaborare ad iniziative estranee all'Amministrazione comunale volte, direttamente od indirettamente, alla preparazione al conCorso dei candidati.

Art. 99 Compenso ai componenti
1. A ciascun componente delle Commissioni, ivi compreso Il segretario, oltre Il rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di missione se ed in quanto dovute, spetta un compenso non superiore a quello previsto per le commissioni giudicatrici dei conCorsi dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'Articolo 7 della L.R. 12/91 (da rivalutarsi con D.P.R.S. ai sensi dell'Art. 66 della L.R. n. 41 del 29 ottobre 1985).

Art. 100 Funzionamento della commissione giudicatrice
1. la commissione è un organo collegiale perfetto e può funzionare solo con la presenza e partecipazione di tutti i suoi componenti. I componenti possono assentarsi alternativamente durante lo svolgimento delle prove purché alle stesse sia costantemente presente almeno la maggioranza degli stessi.
2. la commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, osservando, nell'ordine dei lavori, la seguente successione cronologica:
a) verifica dell'avvenuta Pubblicità del Bando nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento;
b) definizione delle Modalità di svolgimento delle prove concorsuali;
c) determinazione dei criteri per la Valutazione dei titoli ove previsti, e delle prove d'esame;
d) predisposizione ed effettuazione delle prove scritte secondo le Procedure di cui all'Art. 13 del D.P.R.S. 3 febbraio 1992;
e) Valutazione dei titoli e Comunicazione agli interessati del risultato nella convocazione della prova orale (nei conCorsi per titoli ed esami);
f) correzione delle prove scritte predisposizione, effettuazione e Valutazione delle prove teorico-pratiche, o pratiche;
g) espletamento delle prove orali secondo le Modalità di cui all'Art. 14 del D.P.R.S. 3 febbraio 1992;
h) Formazione della graduatoria di merito dei candidati idonei.
3. la commissione, ferme restando le proprie competenze, per gli Adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove limitatamente a funzioni di vigIlanza e/o meramente esecutive, può avvalersi del personale scelto dall'Amministrazione comunale tra i propri dipendenti. Ciò quando lo richieda Il numero dei candidati, la dislocazione dei locali, la natura degli esami o la pArticolarità delle prove.
4. alla commissione è data, altresì, facoltà di avvalersi, per l'espletamento delle prove, di sistemi di elaborazione elettronica dei dati, di strumentazioni tecnologiche, audiovisivi, ecc., riconosciuti dalla stessa idonei e pertinenti rispetto ai fini da perseguire.

Art. 101 Verbali delle operazioni della commissione
1. di tutte le operazioni compiute dalla commissione in ogni seduta è redatto, a cura e responsabIlità del segretario, un verbale che deve riportare in forma chiara, anche se sintetica, le determinazioni collegiali della commissione e deve attestare Il regolare svolgimento di tutti gli Adempimenti affidati alla commissione stessa.
2. Ciascun componente, fermo restando l'obbligo della firma dei Verbali del conCorso, siglati in ogni pagina, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del conCorso ed Il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la commissione.
3. Una volta distinte le personali responsabIlità, nei casi di discordanza circa i giudizi di irregolarità formali o sostanziali inerenti l'espletamento del conCorso, i componenti non possono sottrarsi dal sottoscrivere Il verbale.
4. eventuali osservazioni del segretario e dei candidati, inerenti allo svolgimento della Procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto da allegarsi al verbale.
5. al termine dei lavori i Verbali, firmati dal Presidente, da tutti i Commissari e dal segretario, unitamente a tutti gli atti del conCorso, sono rimessi al ResponsabIle del procedimento, per i conseguenti Adempimenti.
6. Il ResponsabIle del procedimento, ove rIlevi che dal verbale emergano vizi o irregolarità nell'operato della commissione, restituisce gli atti alla commissione stessa specificando i motivi del rinvio e invitando la commissione ad eliminarli.
7. nell'ipotesi di persistenza in operazioni considerate irregolari o Illegittime Il suddetto ResponsabIle del procedimento non approva gli atti e provvede ad inoltrare alla Giunta apposita relazione per gli eventuali provvedimenti.

Art. 102 oggetto e finalità delle prove concorsuali
1. le prove concorsuali devono tendere, sulla base delle più moderne e razionali metodologie di selezione del personale e anche mediante l'uso di idonee ed opportune tecniche specificamente finalizzate a tale obiettivo, ad accertare non solo la preparazione culturale e teorica, ma, soprattutto e nel modo più oggettivo possibIle, le effettive capacità ed attitudini del candidato a ricoprire Il posto messo a conCorso e consentire, infine, mediante un esame comparativo dei candidati condotto con criteri di Valutazione omogenei, la Formazione di un giudizio di merito coerente ed imparziale.
2. le prove concorsuali dovranno prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e di almeno una lingua straniera, a Norma dell'Articolo 36-ter del D.lgs. 29/93.

Art. 103 Calendario delle prove d'esame
1. la convocazione per le prove d'esame, con l'indicazione del Calendario delle medesime, deve essere comunicata al candidato con un preavviso di almeno venti giorni rispetto alla data della prima prova, tramite lettera raccomandata, con avviso di ricevuta. le date di convocazione possono, comunque, essere già previste e/o indicate nel Bando di conCorso.
2. Il diario delle prove, in alternativa alle Modalità di cui al primo comma, può essere pubblicato mediante apposito avviso nella G.U.R.S., Serie Speciale - conCorsi ed esami e nell'albo Pretorio del Comune almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima prova. Il termine di cui al presente comma decorre dal giorno di pubblicazione dell'avviso.
3. le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
4. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data Comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e/o tecnico-pratiche.
5. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla tramite lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

Art. 104 SeDe e Modalità di svolgimento delle prove concorsuali
1. le prove concorsuali devono svolgersi, di Norma, concentrando i candidati in un'unica sede. Qualora vi sia l'esigenza che le prove si svolgano in sedi diverse, le stesse devono svolgersi contemporaneamente per tutti i candidati.
2. Qualora si renda necessario per lo svolgimento delle prove l'utIlizzo di materiali complessi (es. audiovisivi, strumentazioni tecnologiche, etc.) questi potranno essere predisposti anticipatamente rispetto al giorno in cui le medesime avranno luogo, garantendo, tuttavia, una scelta tra varie alternative nell'immediatezza dell'inizio delle prove stesse.

Art. 105 Convocazione dei candidati e rinvio di prove concorsuali
1. I candidati sono convocati a cura del Presidente della commissione, nella sede, nel giorno e nell'ora prestabIliti dalla commissione medesima per l'effettuazione delle prove concorsuali.
2. I candidati devono, all'atto del riconoscimento preliminare, presentare la lettera di convocazione ed un documento di identità, che abbia validità ai sensi di legge.
3. Il candidato che non si presenta alla prova concorsuale in conformità alla convocazione è considerato rinunciatario e viene escluso dal conCorso.
4. nel caso di prove programmate in più giornate Il concorrente impedito a pArteciparvi per gravi e comprovati motivi può, prima del giorno prestabIlito per la sua convocazione, far pervenire al Presidente della commissione istanza di rinvio documentata per essere ammesso a sostenere la prova in altra data, comunque, da sostenersi entro Il termine ultimo programmato per Il completamento di tali prove.
5. la commissione decide, a suo esclusivo ed insindacabIle giudizio, sull'istanza di rinvio e, nel darne telegrafica Comunicazione al concorrente, fissa, nel caso di accoglimento dell'istanza, una nuova data per l'effettuazione della prova. Se Il concorrente non si presenta per sostenere la prova, è escluso dal conCorso.

Art. 106 Valutazione prove d'esame
1. Sono a disposizione punti 30 per ogni singola prova ed Il punteggio viene attribuito in trentesimi (30/30).
2. per Il conseguimento dell'idoneità in ciascuna prova di esame, i candidati dovranno riportare una votazione minima di 21 su 30.
3. È individuato Il seguente criterio generale per l'identificazione dei punteggi delle prove scritte ed orali:
a) Capacità espositiva:Forma espositiva, correttezza sintattico-logicaPunti disponibIli3
b) Capacità di sintesi:Appropriato e pertinente uso della terminologia punti disponibIli3
c) Conoscenza della materia:pertinenza Normativapunti disponibIli9;corretto riferimento al contesto punti disponibIli6;capacità di individuare soluzionipunti disponibIli9.
4. nel caso di prove consistenti in questionari a risposta sintetica l'attribuzione del punteggio può avvenire, mediante adozione di parametri o coefficienti ponderali prestabIliti elaborati con riferimento alla difficoltà intrinseca insita nelle varie componenti della prova, fermo restando la fissazione del punteggio prevista al comma 2 del presente Articolo.

Art. 107 Disposizioni concernenti lo svolgimento delle prove scritte o teorico- pratiche
la commissione, nella sua composizione integrale, Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta e/o teorico-pratica, predispone, una terna di testi di prove d'esame (temi, questionari o test bIlanciati) omogenee.
Successivamente li registra con numeri progressivi, li racchiude in buste sigIllate e li firma, insieme al segretario, sui lembi di chiusura.
Indi, se già non stabIlito, fissa Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. In caso di prove in più sedi di esame Il tempo a disposizione per la prova scritta è contabIlizzato a pArtire dall'effettiva venuta a conoscenza del testo dell'elaborato.
Ammessi i candidati nei locali degli esami, previo loro riconoscimento, Il Presidente della commissione o del Comitato di VigIlanza, dopo aver proceduto all'appello nominale dei concorrenti, fa constatare l'integrità dei tre plichi contenenti ciascuno i testi predisposti ed invita uno dei candidati ad estrarre la busta contenente Il testo che formerà oggetto della prova d'esame. nel caso di prove svolte in più sedi l'estrazione avverrà nella sede in cui è presente Il Presidente della commissione.
Dopo l'estrazione, i candidati devono essere informati anche degli altri testi non sorteggiati (ove si tratti di questionari o test bIlanciati, o nel caso di più sedi di esame, ogni candidato può prenderne visione presso Il tavolo della commissione o, successivamente, facendone richiesta al segretario della commissione).
A tutti i candidati viene, quindi, fornita penna a sfera di colore uguale, nonché cArta recante Il timbro del Comune con firma di un componente della commissione o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse e ove fosse necessario, da un componente del Comitato di VigIlanza.
L'uso di cArta o penna diversa da quella fornita comporta la nullità della prova.
Ai candidati sono altresì consegnate, in ciascuno dei giorni delle prove di esame, due buste di eguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cArtoncino bianco, entrambe riportanti la data della prova. In caso di prove scritte plurime, la busta grande dovrà essere munita di linguetta staccabIle su cui sarà apposto un numero progressivo corrispondente alla posizione alfabetica del candidato desunta dalla lista dei candidati idonei.
Il Presidente o altro componente la commissione debbono, subito dopo la dettatura del testo d'esame, dare ai candidati ad alta voce istruzioni per lo svolgimento della prova, prevenendoli sulle sanzioni per l'inosservanza delle Norme Procedurali previste dal presente Articolo e dalle Normative di legge.
la prova scritta deve svolgersi in modo che sia assicurato l'assoluto anonimato degli elaborati consegnati dai candidati, fino all'avvenuta Valutazione da pArte della commissione.
I candidati non possono detenere carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto testi di legge non commentati, dizionari e vocabolari autorizzati e previsti dal Bando di conCorso.
nel caso di prove tecniche la commissione, nella lettera di convocazione, può indicare quale materiale è consentito detenere ed utIlizzare da pArte dei candidati.
Qualora la prova scritta, grafica e/o pratica consista nella soluzione di un caso specifico o nella predisposizione di un progetto che richiedano ai candidati, ai fini dell'accertamento della specifica professionalità richiesta, la disponibIlità di elementi di riferimento concreto, la commissione può fornire ai candidati testi di legge, atti, Documenti e quant'altro ritenuto necessario.
Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in Comunicazione, con qualunque mezzo ed in qualsiasi forma, con persone estranee al conCorso, salvo che con gli incaricati della vigIlanza e con i componenti della commissione.
la commissione, in relazione alla natura della prova od a seguito di fattori eccezionali, potrà rivolgere, anche durante lo svolgimento della stessa, istruzioni e disposizioni pArticolari ai fini dell'ordinato e puntuale svolgimento della prova, anche in riferimento a dIlazioni sul tempo a disposizione.
la collocazione dei candidati nella sala in cui ha luogo la prova è disposta in modo da evitare reciproche interferenze e da consentire la migliore sorveglianza possibIle.
Sono automaticamente esclusi dal conCorso i candidati che sono trovati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie attinenti alla prova d'esame o sorpresi a copiare da testi non ammessi, ovvero che appongano eventuali segni di riconoscimento ai margini dell'elaborato o che contravvengano, comunque, alle disposizioni di cui al presente Articolo. la decisione è presa dalla commissione e, per essa, dai componenti presenti alla prova, ed è motivata seduta stante e Verbalizzata.
nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto od in pArte, l'esclusione è disposta automaticamente per Il candidato che ha copiato e, su Valutazione della commissione, anche nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
la mancata esclusione all'atto dello svolgimento della prova non preclude che l'esclusione medesima sia disposta successivamente in sede di Valutazione.
In caso di turbativa, che possa pregiudicare Il corretto svolgimento della prova d'esame, la commissione può disporre l'annullamento della prova, le cui conseguenze saranno disposte dalla Giunta. In caso di prove in più sedi Il provvedimento di annullamento è valido solo per la prova relativa ai candidati della sede in cui si è verificata la turbativa.
Durante lo svolgimento della prova scritta sono obbligati a permanere nei locali degli esami almeno la maggioranza dei membri della commissione o del Comitato di VigIlanza: l'osservanza di tale adempimento deve, espressamente, constare dai Verbali del conCorso.
Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, Il candidato non può uscire dai locali degli esami; i componenti la commissione presenti possono consentire brevi assenze per necessità fisiologiche.
Ultimato lo svolgimento della prova scritta, Il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, inserisce Il foglio o i fogli nella busta più grande; scrive, quindi, Il proprio nome e cognome, la data ed Il luogo di nascita sul cArtoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi la busta piccola nella busta grande, che richiude e consegna al Presidente della commissione o del Comitato di VigIlanza, o altro membro delegato dal Presidente. almeno due componenti la commissione devono apporre trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso Il lembo della chiusura e la restante pArte della busta stessa, la propria firma o sigla.
DeCorso Il tempo fissato per lo svolgimento della prova, i candidati devono consegnare gli elaborati alla commissione anche se non completati.
Tutte le buste sono quindi racchiuse in un plico sigIllato e firmato sui lembi di chiusura dai componenti la commissione o del Comitato di VigIlanza presenti e dal segretario.
Il numero complessivo delle buste è messo a verbale.
nel caso di prove scritte plurime Il criterio della numerazione dovrà permettere di poter riunire le buste appArtenenti ad un medesimo concorrente esclusivamente attraverso la identica numerazione, secondo le Modalità previste nel comma 1 dell'Articolo 102 del presente regolamento. Questo al fine di imporre una Valutazione complessiva ed unitaria delle prove scritte.

Art. 108 Adempimenti della commissione al termine delle prove scritte O teoriche-pratiche
In caso di prove scritte plurime, al termine dell'ultima prova scritta, e comunque non oltre le ventiquattro ore dalla conclusione della stessa, tutti i plichi contenenti le buste numerate vengono aperti e si procede alla riunione delle buste aventi identico numero in un'unica busta, dopo averne staccata la linguetta numerata. le buste risultanti dovranno essere poi raccolte, in maniera casuale, in un unico plico o contenitore che dovrà essere sigIllato e firmato sui lembi di chiusura dai componenti della commissione o del Comitato di VigIlanza presenti e dal segretario.
Tale plico è tenuto in custodia dal segretario della commissione. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse ed i relativi Verbali sono custoditi dal Presidente del singolo Comitato di VigIlanza e da questi trasmessi al segretario della commissione al termine di ogni singola prova scritta.
al momento di procedere alla lettura e Valutazione delle prove, in presenza della commissione nella sua interezza, Il Presidente aperto Il plico o contenitore sigIllato, ne fa constatare l'integrità e appone ad ogni busta inclusa un numero progressivo che viene ripetuto su apposito registro, sottoscritto da tutti i membri della commissione e dal segretario.
L'operazione prevista al comma 3 del presente Articolo è effettuata nel luogo, giorno e ora di cui è data Comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che un massimo di cinque di essi potrà assistere alle anzidette operazioni.
la correzione degli elaborati deve essere fatta singolarmente, secondo le seguenti Modalità:
- apertura della busta contenente tutti gli elaborati di un singolo concorrente;
- apertura delle buste contenenti i singoli elaborati e numerazione delle buste piccole contenenti le Generalità secondo la identica numerazione progressiva segnata sulla busta principale e sul registro di cui al comma 3 del presente Articolo;
- Valutazione ed espressione di voto, da segnare immediatamente sull'apposito registro predisposto, per Il primo elaborato. Solo al termine di tale operazione si seguirà con la Valutazione e l'espressione di voto del secondo elaborato e, con gli stessi criteri, di quelli eventualmente successivi;
- la correzione degli elaborati successivi al primo (e seguenti), verrà fatta solo per coloro i quali avranno ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella prova precedente;
- solo a conclusione della Valutazione degli elaborati di tutti i candidati, con i punteggi già segnati sull'apposito registro, la commissione procede all'apertura delle buste piccole, al fine di individuare le Generalità dei candidati.
al termine delle operazioni sopra indicate, tutto Il materiale relativo alla prove scritte dovrà essere racchiuso in apposito plico sigIllato e controfirmato sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e dal segretario. Tale plico sarà poi affidato in custodia al segretario.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, in ogni singola prova scritta, una votazione non inferiore a punti 21 su 30.

Art. 109 disposizioni concernenti lo svolgimento delle prove pratiche
la commissione, nella sua composizione integrale, nel giorno stesso ed immediatamente prima dello svolgimento della prova pratica, ne stabIlisce le Modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i candidati e fissa Il tempo massimo consentito, se non già diversamente indicato.
la prova pratica può essere costituita dalla stesura di un elaborato (es. testo dattIloscritto o stenografato, progetto), dall'utIlizzo di un mezzo meccanico pArticolare, dalla realizzazione di una prestazione Artigianale o di mestiere o, comunque, dalla dimostrazione del livello di qualificazione o specializzazione richiesta per Il posto messo a conCorso.
per la prova pratica, ai sensi dell'Art. 13 del D.P.R.S. 3 febbraio 1992, devono osservarsi le stesse Modalità previste per la prova scritta.
I candidati, prima dell'inizio della prova, sono invitati a scegliere, a caso, una busta numerata contenente un foglietto, recante lo stesso numero, sul quale i medesimi debbono indicare Il loro nome e cognome, data e luogo di nascita. Detto foglietto è inserito da ogni candidato nella busta che è poi sigIllata e consegnata ai componenti la commissione presenti.
In dipendenza della natura della prova pratica l'attribuzione del relativo punteggio avviene collegialmente da pArte della commissione immediatamente dopo che ciascun concorrente ha effettuato la stessa e dopo che Il medesimo si è allontanato dal locale ove essa ha avuto luogo e prima dell'ammissione di altro candidato.
Il punteggio definito è apposto su apposito elenco a fianco del numero corrispondente a quello segnato sulla busta che Il candidato ha casualmente precedentemente scelto.
al termine dell'effettuazione della prova pratica da pArte di tutti i candidati e dell'attribuzione dei relativi punteggi, si procede all'identificazione dei candidati previa apertura delle buste contenenti le loro Generalità.
Terminate le operazioni come sopra individuate, tutto Il materiale relativo alla prova pratica deve essere racchiuso, ove possibIle, in apposito plico sigIllato e controfirmato sui lembi dai componenti la commissione e dal segretario. Tale plico è poi affidato in custodia al segretario.
al termine delle prove i componenti la commissione sottoscrivono altresì l'elenco riportante i voti assegnati a ciascun candidato.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 21 su 30.

Art. 110 disposizioni concernenti lo svolgimento della prova orale
la prova orale si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabIliti, alla presenza dell'intera commissione, e secondo l'ordine che sarà deciso dalla commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo l'appello).
Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna sessione di prova orale sono predeterminati i quesiti, le Modalità di espletamento di tale prova e la durata, se non già precedentemente indicata, in modo che tutti i candidati siano assoggettati ad una Valutazione comparativamente omogenea acquisita sulla base di elementi oggettivi uniformi per difficoltà ed impegno.
per ciascuna seduta di esame la commissione elaborerà le domande da porre ai candidati, che verranno trascritte in appositi fogli, ognuno dei quali conterrà un numero di domande almeno pari al numero delle materie previste per la prova orale.
la commissione dovrà quindi predisporre almeno tanti fogli contenenti le domande, come sopra specificato, quanti sono Il numero dei candidati da esaminare per ogni seduta, più due.
Tutti i fogli predisposti dalla commissione dovranno contenere un numero uguale di domande.
I fogli contenenti le domande così predisposte verranno inseriti in buste chiuse non siglate di uguale dimensione e colore, in maniera che non siano individuabIli le domande ivi contenute.
Ciascun candidato sarà invitato ad estrarre a sorte una delle buste contenenti le domande su cui verterà la sua prova orale.
Tutte le buste scelte dai candidati, per ogni seduta, unitamente ai fogli contenenti le domande, dovranno essere allegate al verbale della seduta cui si riferiscono, per costituirne pArte integrante.
per ciascuna seduta di esame, l'ordine di interrogazione sarà stabIlito per sorteggio.
le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Conclusa ogni singola prova individuale la commissione si ritira e procede alla Valutazione del candidato ed attribuisce Il punteggio con le Modalità di cui all'Articolo 109 del presente regolamento.
al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione compIla l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti della commissione e dal segretario, viene affisso fuori dall'aula in cui si sono svolte le prove orali.

Art. 111 Modalità Generali per la Valutazione delle prove E dei titoli
Il punteggio relativo ad ogni prova è quello risultante dalla votazione a maggioranza sulla proposta di voto avanzata dal Presidente. Se sulla prima proposta non si raggiunge la maggioranza, sono messe ai voti tante altre proposte fino a quando non si pervenga ad una votazione che raggiunga la maggioranza dei voti. I voti espressi dai singoli Commissari non sono esplicitati nel verbale, salvo specifica diversa richiesta.
la votazione deve essere palese e contestuale. Dopo aver effettuata la Valutazione e Verbalizzato Il risultato, non possono venire presi in considerazione voti diversi da quelli già espressi. A riguardo i componenti la commissione possono far Verbalizzare le loro nuove ragioni ed opinioni, inerenti a circostanze che avessero determinato palesi irregolarità o presunte Illegittimità, delle quali fossero venuti a conoscenza dopo la votazione.
Nei conCorsi per titoli ed esami Il punteggio complessivo attribuibIle ai titoli ammonta a punti 20.
Nei conCorsi per titoli Il punteggio massimo attribuibIle ammonta a punti 20.
Nei conCorsi per titoli ed esami la votazione complessiva è determinata sommando:
- Il voto conseguito nella Valutazione dei titoli;
- la media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche o teorico pratiche;
- la votazione conseguita nella prova orale.
Nei conCorsi per soli esami la votazione complessiva è determinata sommando:
- la media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche o teorico pratiche;
- la votazione conseguita nella prova orale.

Art. 112 Valutazioni dei titoli
1. Il punteggio massimo assegnato per la Valutazione dei titoli, per un totale di punti 20, viene ripArtito nell'ambito delle seguenti categorie come segue:
a)categoriaItitoli di studiopunti5
b)categoriaIItitoli di serviziopunti10
c)categoriaIIIcurriculum professionalepunti4
d)categoriaIV titoli varipunti1
2. nel caso di conCorso per titoli ed esami la Valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, precede le prove di esame.

Art. 113 Valutazione titoli di studio
per la Valutazione dei titoli di studio la commissione dispone di punti 5.
Il punteggio per la Valutazione dei titoli rientranti nella presente categoria è così ripArtito:
- per Il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al conCorso punti 3;
- per gli altri titoli di studio superiori a quello prescritto per la partecipazione al conCorso, da attribuirsi fino a complessivi punti 1, di cui 0,50 per ogni titolo di studio attinente i contenuti professionali del posto messo a conCorso e 0,25 per ogni altro titolo di studio superiore a quello richiesto dal Bando;
- per titoli professionali (diplomi di qualifica, abIlitazioni professionali, etc.) da attribuirsi fino a complessivi punti 1, di cui 0,50 per ogni titolo professionale attinente le funzioni inerenti Il posto messo a conCorso e 0,25 per ogni altro titolo di professionale diverso da quello richiesto dal Bando.
per Il diploma di scuola media superiore, se espressamente richiesto, la votazione conseguita sarà valutata per i diplomati prima della riforma degli esami di maturità come segue:
- fino a 41/60: 1 punto;
- da 42/60 a 53/60: 2 punti;
- oltre 54/60: 3 punti.
per i diplomati dopo la riforma degli esami di maturità come segue:
- fino a 69/100: 1 punto;
- da 70/100 a 90/100: 2 punti;
- oltre 90/100: 3 punti.
per Il diploma di laurea, se espressamente richiesto, la votazione conseguita sarà valutata come segue:
fino a 89/110: 1 punto;
- da 90/110 a 104/110: 2 punti;
- oltre 105/110: 3 punti.
In riferimento ai punteggi previsti dai commi 3 e 4 del presente Articolo, in caso di votazione Articolata diversamente da quanto presentato, si applicherà Il criterio della proporzionalità alle stesse Modalità valutative.
per i candidati ammessi al conCorso in deroga al titolo di studio prescritto dal Bando ed in possesso del titolo di studio inferiore non sarà attribuito Il punteggio di cui al comma 2, lettera a) del presente Articolo.
Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al conCorso è valutato dalla commissione così come dichiarato dal concorrente nella Domanda di ammissione al conCorso.

Art. 114 Valutazione titoli di servizio
1. per la Valutazione dei titoli di servizio la commissione dispone di punti 10.
2. Viene valutato Il servizio a tempo indeterminato o determinato, prestato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'Articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. la Valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti, equiparabIli a posizioni che non risultino inferiori di oltre due qualifiche funzionali od oltre la categoria professionale inferiore a quella cui si riferisce Il conCorso, anche eventualmente riclassificate.
4. Non sono valutabIli i precedenti rapporti di impiego, anche a tempo determinato o parziale, che si siano conclusi per demerito del concorrente.
5. nel caso in cui Il candidato che pArtecipa ad un conCorso con riserva di posti è stato oggetto di sanzioni disciplinari nei tre anni antecedenti Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, è attribuito un punteggio negativo come di seguito indicato:
a) multa fino a 4 ore: sottrazione di 1/10 di punteggio totale attribuito per la Valutazione dei titoli di servizio, per ogni multa;
b) sospensione dal servizio con privazione dello stipendio: sottrazione di 1/5 di punteggio totale attribuito per la Valutazione dei titoli di servizio, per ogni sanzione;
c) nessuna penalizzazione per Il richiamo verbale o scritto.
6. Non sarà valutata l'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al conCorso.
7. I periodi di effettivo servizio mIlitare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, sono valutati con Il punteggio pari a punti 0,2 per anno.
8. I titoli di servizio si distinguono nelle seguenti tre categorie, a fianco delle quali è indicato Il relativo punteggio attribuibIle:
a) servizio prestato in profIli professionali correlati, della medesima categoria professionale di quella del posto messo a conCorso: punti 2 per anno;
b) servizio prestato in profIli professionali correlati, con categoria professionale immediatamente inferiore, o servizio prestato in profIli professionali non correlati, con categoria professionale pari al posto messo a conCorso: punti 1 per anno;
c) servizio prestato in profIli professionali correlati, con categoria professionale ulteriormente inferiore, o servizio prestato in profIli professionali non correlati, con categoria professionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a conCorso: punti 0,5 per anno.
Il servizio non a tempo indeterminato prestato presso la Pubblica Amministrazione, è valutato con la riduzione del 20%.
9. Non potrà essere valutata un'anzianità di servizio, prestata globalmente nelle varie categorie o qualifiche funzionali, superiore ad anni 10, calcolata nel modo più favorevole per Il concorrente.
10. Ai servizi prestati con orario pArt-time è attribuito un punteggio proporzionale alla durata degli stessi, rispetto al Normale orario di lavoro.
11. Nei limiti di cui al comma 10 del presente Articolo, le frazioni di anno, ivi compresi i periodi di servizio superiori a quindici giorni, che verranno computati per mese intero, riconducibIli alle singole fattispecie di cui al comma 8, lettere a), b) e c) del presente Articolo, saranno valutate distintamente in dodicesimi.
12. Il servizio è valutato sino alla data autocertificata dal candidato, comunque non posteriore alla pubblicazione del Bando di conCorso.

Art. 115 Valutazione curriculum professionale
1. per la Valutazione del curriculum professionale la commissione dispone di punti 4.
2. L'attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale è effettuata dalla commissione dando considerazione unitaria al complesso della Formazione e delle attività, culturali e professionali, Illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, e ritenute significative, per analogia o connessione, ai fini di un ulteriore apprezzamento dell'idoneità e dell'attitudine del candidato all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a conCorso.
3. I criteri stabIliti a seguito di quanto previsto nel comma 2 del presente Articolo devono tendere all'equiparazione ed all'univocità per tutti i concorrenti.
4. la commissione deve tenere pArticolarmente conto:
a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al comma 2 del presente Articolo;
b) delle attività e di ogni altro elemento di Valutazione del concorrente che non abbia dato luogo all'attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli.
5. Ai fini previsti dal presente Articolo sono valutate le attività professionali e lavorative e di studio formalmente documentate, non riferibIli ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente Il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.
6. Vi rientrano, se documentate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, purché come docente o relatore.
7. Nessun punteggio è attribuito dalla commissione al curriculum di Contenuto irrIlevante ai fini delle Valutazioni di cui ai precedenti commi.

Art. 116 Valutazione titoli vari
1. per la Valutazione dei titoli vari la commissione dispone di punti 1.
2. la commissione stabIlisce preventivamente, in linea generale, i titoli cui essa intende dare Valutazione in questa categoria, in rapporto ai contenuti del profIlo professionale del posto a conCorso ed a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabIli al fine di determinare Il livello culturale e la Formazione professionale di specializzazione o qualificazione del concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione e ad esperienze di lavoro non valutabIli nelle altre categorie.
3. Sono comunque sempre valutati:
a) le pubblicazioni date alla stampa attinenti direttamente od indirettamente ai contenuti professionali dei posti a conCorso. Non sono valutabIli le pubblicazioni collettive che non recano l'esatta indicazione dell'apporto di ogni singolo coautore;
b) gli attestati di specializzazione professionale (esclusi quelli richiesti per l'accesso);
c) gli attestati di partecipazione a Corsi di aggiornamento e perfezionamento su discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto a conCorso;
d) le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante Il servizio mIlitare, in qualunque forma prestato;
e) altri titoli, culturali o professionali, non valutabIli nelle altre categorie, sempre che, a giudizio della commissione rivestano attinenza o connessione con Il posto messo a conCorso. la Valutazione deve privIlegiare gli attestati di profitto, sempre che lo stesso risulti dal titolo, rispetto a quelli di mera frequenza.
4. Sono altresì valutate le idoneità conseguite in conCorsi per titoli ed esami di livello pari o superiore a quello del posto messo a conCorso, purché con attinenza ai compiti del profIlo professionale relativo al posto a conCorso, con esclusione di quelle seguite dalla nomina al posto.

Art. 117 Formazione della graduatoria
1.Ultimata la Procedura concorsuale, con la previa attribuzione del punteggio ai titoli presentati e, successivamente, alle prove concorsuali sostenute dai candidati, la commissione, nella stessa seduta in cui hanno termine le prove d'esame o, se ciò risulta oggettivamente impossibIle, in altra immediatamente successiva, forma la graduatoria di merito elencando i nominativi dei candidati idonei in ordine di punteggio complessivo decrescente, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste per legge.
2.la graduatoria di merito deve riportare, oltre alle indicazioni necessarie per l'esatta individuazione dei candidati, i seguenti elementi:
a)la votazione riportata in ciascuna prova scritta o pratica o teorico-pratica;
b)la media delle votazioni di cui al precedente punto a), ( nel caso di conCorsi per esami) ;
c)la votazione conseguita nella prova orale;
d)Il punteggio attribuito ai titoli, ove previsto;
e)l'indicazione della votazione complessiva;
f)i titoli che costituiscono diritto di preferenza a parità di merito in conformità alle Norme vigenti in materia;
g)l'indicazione dello stato di dipendente interno a tempo indeterminato in possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di posti;
h)l'eventuale indicazione dei titoli che, in base a speciali disposizioni di legge ove previste ed applicabIli prevedono riserve di posti in favore di pArticolari categorie di cittadini.
3.In caso di candidati di pari punteggio è preferito Il candidato più giovane.
4.la graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata, contestualmente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, dal ResponsabIle del procedimento concorsuale.
5.Il ResponsabIle del procedimento concorsuale da quindi Comunicazione ai concorrenti risultati vincitori del conCorso, entro dieci giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 4 del presente Articolo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6.I candidati risultati vincitori del conCorso devono far pervenire al Comune, entro Il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevuta Comunicazione, gli eventuali Documenti previsti per legge, in ogni caso indicati nella Comunicazione prevista al comma 5 del presente Articolo.
7.Copia della graduatoria è pubblicata all'albo Pretorio del Comune e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella G.U.R.S..
8.I candidati hanno facoltà di esercitare Il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e L.R. 30 aprIle 1991, n. 10 e successive modificazioni, con le Modalità previste nel regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti ed ai Documenti amministrativi dell'Ente, ove esistente.
la graduatoria rimane efficace per trentasei mesi, ai sensi dell'Articolo 8 della L.R. 12/91 e dell'Articolo 15 della L.R. 41/96. Qualora, nel detto arco temporale, si verifichino per rinunzia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze dei posti nei relativi ruoli organici, Il Comune procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori. Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente alla approvazione della graduatoria. Non si dà luogo a dichiarazioni scritte di idoneità al conCorso.


Capo III la progressione verticale e i concorsi interni

Art. 118 I conCorsi interni
Possono essere banditi conCorsi riservati esclusivamente al personale interno all'Ente, ai sensi dell'Articolo 6 comma 12 della legge n. 127/97 e dell'Art. 4 del contratto collettivo nazionale sull'Ordinamento professionale compArto regioni e autonomie locali 1998 - 2001, solo in presenza di due specifici presupposti:
1) che Il Comune non versi in situazioni strutturalmente deficitarie;
2) che Il conCorso riguardi pArticolari profIli o figure professionali Caratterizzati da una professionalità acquisibIle esclusivamente all'interno del Comune, in relazione alle specificità delle competenze dell'Ente locale e in relazione ai quali sia da escludere la possibIlità di raggiungere dall'esterno un identico Contenuto di specializzazione.
le professionalità soggette a Formazione esclusivamente all'interno dell'Ente, le Modalità di acquisizione delle stesse e i requisiti per la partecipazione ai conCorsi interni sono oggetto di apposita concertazione con le OO.SS. presenti nell'Ente e saranno specificamente indicati nel Piano annuale delle assunzioni.
le Selezioni avvengono solo per Il passaggio alla categoria immediatamente superiore, con le medesime Procedure previste per la progressione verticale.
per i dipendenti che pArtecipano ai conCorsi interni si può prescindere dal possesso del titolo di studio ordinariamente previsto per l'accesso dall'esterno, essendo sufficiente Il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore, a meno che esso non sia prescritto da Norme vigenti.

Art. 119 progressione verticale
le Norme contenute nel presente Capo valgono a disciplinare le Procedure selettive finalizzate alla progressione verticale nel sistema di classificazione del personale dell'Ente, secondo quanto Contenuto nell'Art. 4 del Nuovo Ordinamento professionale (Accordo del 31 marzo 1999).
Sulla base delle previsioni dell'ordinamento professionale si considera progressione verticale l'acquisizione, per Il dipendente, della categoria immediatamente superiore, previo Il superamento di apposite Procedure selettive.
la progressione verticale viene attuata nel limite massimo del 50%, arrotondato per eccesso, dei posti vacanti della dotazione organica, per categoria, previsti dal Piano annuale delle assunzioni, che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno. [1].
nel caso in cui la selezione per la progressione verticale abbia dato esito negativo o sia preventivamente accertata la mancanza all'interno dell'Ente delle professionalità da selezionare, i posti interessati saranno ricoperti mediante accesso dall'esterno.

Art. 120 Principi Generali
le Selezioni per la progressione verticale avvengono nel rispetto dei Principi fissati dal Decreto legislativo 165/2001 ed in pArticolare alla necessità di dare adeguata Pubblicità della selezione e Modalità di svolgimento, in modo da garantire l'imparzialità e l'economicità e celerità di espletamento; le determinazioni relative all'avvio di Procedure di Reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'Art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
le Selezioni avvengono, inoltre, secondo Principi Generali oggetto di concertazione con le OO.SS., ai sensi dell'Art. 16, comma 2, lett. a) del Nuovo Ordinamento professionale.

Art. 121 Indicazione della selezione E criteri oggetto di concertazione
Sulla base dei criteri Generali stabIliti previa concertazione con le OO.SS. e sulla base delle Norme contenute nel presente regolamento, Il Segretario Comunale, o Il direttore Generale se nominato, indice la selezione, in applicazione dei suddetti criteri Generali che dovranno riguardare almeno i seguenti punti:
1. tempi di definizione dei posti da coprire: generalmente nel piano annuale delle assunzioni, allegato al piano esecutivo di gestione;
2. percentuale di posti da destinare alla progressione verticale rispetto a quelli da coprire con conCorso pubblico;
3. requisiti di accesso, con pArticolare riguardo all'esperienza maturata nella categoria di provenienza ed al titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno;
4. Caratteristiche del perCorso selettivo.

Art. 122 Caratteri del percorso Selettivo
Il perCorso selettivo è costituito da due prove:
a) una prova di praticità e/o abIlità inerente allo svolgimento delle funzioni per le quali è indetta la progressione verticale;
b) un colloquio inerente ai profIlo pratici ed applicativi dell'attività da assolversi.

Art. 123 progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria B - Modalità di selezione per verifica requisiti attitudinali
per la progressione verticale verso la categoria B si prevede, in ragione del limitato Contenuto di professionalità e della tipologia operativa che Caratterizzano i profIli riferibIli alla categoria stessa di destinazione, una selezione in grado di evidenziare le cognizioni specialistiche acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito operativo di assolvimento funzionale; Il requisito necessario alla partecipazione alla selezione consta nell'aver acquisito almeno un anno di lavoro nella categoria immediatamente inferiore.
Il perCorso selettivo consisterà in una prova di praticità e/o abIlità tesa ad individuare la capacità di assolvimento funzionale di tipo specialistico Caratterizzante la pArticolare posizione; un colloquio sui profIli pratici dell'attività lavorativa da assolversi.

Art. 124 progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria C - Modalità di selezione per verifica requisiti attitudinali
per la progressione verticale verso la categoria C di coloro che risultano collocati nell'ambito della categoria B, l'accertamento della professionalità si struttura in ragione del significativo Contenuto di professionalità e della natura concettuale che Caratterizzano i profIli riferibIli alla categoria in questione; sarà elaborato un processo selettivo idoneo ad evidenziare le rIlevanti conoscenze uni disciplinari acquisite e la loro empirica applicazione nel contesto dell'assolvimento attributivo di competenza; Il requisito necessario alla partecipazione alla selezione consiste in due anni di lavoro nella categoria B.
Il perCorso selettivo consisterà in una prova di praticità: svolgimento delle funzioni specialistiche tipiche o Caratterizzanti la specifica posizione posta a selezione; colloquio vertente su aspetti di praticità operativa inerenti alla pArticolare posizione.

Art. 125 progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria D - Modalità di selezione per verifica requisiti attitudinali
per la progressione verticale verso la categoria D di coloro che risultano iscritti alla categoria C l'accertamento della professionalità prevederà, in ragione dell'elevato Contenuto di conoscenza plurispecialistica e della tipologia tecnica, gestionale e direttiva che Caratterizzano Il profIlo riferibIle alla categoria stessa di destinazione un procedimento selettivo in grado di evidenziare le elevate cognizioni specialistiche di ampio spettro acquisite nonchè la loro pratica traduzione nell'ambito operativo di assolvimento funzionale; i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione constano nell'avere almeno due anni di lavoro nella cat. C e nel possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
Il perCorso selettivo mirerà ad evidenziare l'idoneità del candidato all'effettivo svolgimento dell'insieme di funzioni plurispecialistiche che allo stesso potrebbero essere affidate e consisterà nell'effettuazione di un unitaria ed apposita prova pratico - attitudinale distribuita su sue distinti momenti di Valutazione: prova di praticità: inerente allo svolgimento delle funzioni multispecialistiche tipiche o Caratterizzanti la specifica posizioni posta a selezione; colloquio: vertente sui profIli pratici e applicativi dell'attività lavorativa da assolversi.

Art. 126 Valutazione delle prove
Ad ognuno dei due momenti del perCorso selettivo la commissione di conCorso attribuirà un punteggio da 1 a 10, eventualmente scomponibIle in frazioni di punto, con un giudizio sintetico finale d'idoneità alla categoria superiore.

Art. 127 determina D'Indicazione della selezione
la selezione è indetta con determina del Segretario comunale ovvero del direttore Generale, se nominato, entro 90 giorni dall'approvazione del piano annuale delle assunzioni e, comunque, non prima dell'approvazione del bIlancio di previsione nel quale trova copertura finanziaria Il posto da coprire con progressione verticale, nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 121 del presente regolamento.
nella determina dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:
- Il posto da ricoprire ed i requisiti che i concorrenti devono possedere;
- Il Contenuto e Il termine per la presentazione della Domanda;
- Il Contenuto della prova di praticità e le materie e/o i profIli sui quali verterà Il colloquio;
- la composizione della commissione esaminatrice;
- formulazione della graduatoria di merito.

Art. 128 Domanda di partecipazione
I dipendenti in possesso dei requisiti di accesso alle Selezioni per la progressione verticale possono presentare Domanda di partecipazione in cArta libera con le Modalità previste dal Bando.

Art. 129 Valutazione del possesso dei requisiti di accesso
I requisiti di accesso sono determinati tenendo conto dei requisiti professionali indicati nel sistema dei profIli professionali, anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, ove non prescritti dalle Norme vigenti.
Il possesso dei requisiti di accesso da pArte dei candidati è verificato dal Segretario comunale, Il quale provvede a trasmettere alla commissione esaminatrice solo le domande e la Documentazione dei candidati per i quali è stato verificato Il possesso dei requisiti di accesso, dandone Comunicazione motivata agli esclusi.

Art. 130 commissione esaminatrice
la commissione per lo svolgimento della selezione è composta dal Segretario Comunale o dal direttore Generale, ove nominato, che la presiede, dal ResponsabIle del Settore, nel quale è ricompresso Il posto per cui è indetta la selezione e da altro ResponsabIle di Settore nominati con determina sindacale.

Art. 131 graduatoria di merito e sua Validità
la commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito per l'attribuzione del posto oggetto della selezione, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, risultante dalla somma del punteggio conseguito nella prova pratica e del colloquio conseguito da ciascun candidato.
la graduatoria verrà approvata definitivamente con deliberazione della Giunta municipale; con atto dello stesso organo si procederà ad aggiornare l'organigramma dell'ente a seguito dell'incardinamento del vincitore della selezione. In base all'Art. 4 comma 5 del CCNL 1998 - 2001 sull'ordinamento del professionale, Il personale che è inquadrato nella categoria superiore a seguito di progressione verticale non è soggetto al periodo di prova.


Capo IV I Corsi-conCorsi

Art. 132 disposizioni di carattere generale
Il Corso-conCorso consiste in una Procedura di Reclutamento del personale finalizzata alla Formazione, specifica e preventiva, dei candidati.
Il Corso-conCorso si Articola, Normalmente, nelle seguenti fasi fondamentali:
a) una fase preliminare consistente nella preselezione dei candidati da ammettere al Corso;
b) lo svolgimento di un Corso di Formazione, con frequenza obbligatoria da pArte dei candidati, organizzato dall'Amministrazione comunale;
c) l'effettuazione, al termine del Corso, della verifica del programma didattico e formativo, mediante gli esami previsti dal Bando;
d) la predisposizione della graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti disponibIli.
le pArticolari Modalità applicative potranno essere, di volta in volta, predeterminate dall'Amministrazione comunale e saranno specificamente indicate nel Bando d'Indicazione del Corso-conCorso.

Art. 133 Bando di Indicazione del Corso-conCorso
Il Bando del Corso-conCorso è indetto con determinazione del Segretario comunale o dal direttore, se nominato,. alla determinazione è allegato Il Bando stesso e ne costituisce pArte integrante e sostanziale.
per quanto concerne le indicazioni di carattere generale del Bando, si rinvia alle disposizioni del presente regolamento.
Il Bando del Corso-conCorso, in pArticolare, deve determinare:
a) le materie sulle quali verterà la prova preselettiva e le Modalità di effettuazione della prova stessa;
b) Il numero dei candidati che, superata con esito positivo la fase preselettiva, verranno ammessi al Corso di Formazione;
c) Il programma didattico-formativo del Corso, la sua durata nonché tutte le ulteriori Modalità di svolgimento e, in pArticolare, l'obbligo di frequenza in relazione al limite massimo prestabIlito.

Art. 134 commissione esaminatrice
alle operazioni inerenti la Procedura del Corso-conCorso presiede una commissione esaminatrice.
per la composizione, Il Funzionamento e per quanto non espressamente previsto dal presente Capo IV, si rinvia alle analoghe disposizioni concernenti la commissione esaminatrice prevista per la progressione verticale, integrata da un docente del Corso., nominato dal Sindaco.

Art. 135 Prove preselettive per l'ammissione
la preselezione dei candidati da ammettere al Corso di Formazione è effettuata, di Norma, mediante questionari a risposta sintetica inerenti alle materie indicate nel Bando d'Indicazione del Corso-conCorso o mediante test attitudinali.
In alternativa, la prova preselettiva può consistere in un colloquio o in una prova teorico-pratica, che devono comunque tendere a valutare, in modo quanto più oggettivo possibIle, Il livello culturale, le capacità ed esperienze professionali, nonché le attitudini dei candidati a ricoprire Il posto messo a conCorso.
al termine della prova preselettiva o del colloquio, la commissione forma una graduatoria degli idonei dalla quale saranno in seguito attinti i candidati da ammettere al Corso di Formazione.

Art. 136 Corso di Formazione
L'Amministrazione comunale organizza, per un numero prestabIlito di pArtecipanti, un Corso finalizzato alla Formazione specifica dei candidati, pArticolarmente mirato a far conseguire ai concorrenti le attitudini e le capacità contenute nel profIlo professionale cui Il Corso-conCorso si riferisce.
Il Corso di Formazione si Articola, di Norma, in una pArte teorica riferita alle materie ed al programma Contenuto nel Bando ed in una pArte teorico-pratica che può consistere, in tutto o in pArte, quale verifica operativa delle acquisizioni teoriche di base, in attività di studio e lavoro nell'ambito degli uffici e servizi del Comune.
I candidati sono ammessi al Corso di Formazione secondo l'ordine della graduatoria formata in base all'esito della prova preselettiva.
al Corso-conCorso dovrà essere ammesso un numero di candidati superiore almeno del 20% dei posti messi a conCorso.
Il Corso è tenuto da docenti esterni incaricati dall'Amministrazione e/o da docenti interni, ivi compresi i componenti della commissione. I docenti sono tenuti a far pervenire, direttamente o tramite Il segretario della commissione, le dispense relative ai temi trattati nel Corso oppure i titoli dei libri di testo consigliati, prima della chiusura del Corso stesso.
la frequenza al Corso di Formazione è obbligatoria.
per essere ammessi alle prove finali i candidati dovranno aver frequentato almeno l'80% delle ore di lezione, teoriche e/o pratiche, complessivamente previste.
Il Segretario comunale, nel Bando d'Indicazione del Corso-conCorso, può prevedere, con propria determinazione, un limite inferiore in relazione a comprovati casi di impedimento o forza maggiore che non consentano la regolare frequenza del Corso.

Art. 137 Prove finali
1. al termine del Corso i candidati sosterranno un esame finale secondo le Modalità stabIlite nel Bando.
2. le prove finali verteranno sul programma svolto durante Il Corso e si concluderanno con un giudizio che, oltre al grado di apprendimento, assimIlazione e capacità di rielaborazione delle materie trattate dovrà, in pArticolare, verificare Il raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti formativi propri del Corso anche in funzione dell'attitudine del candidato a ricoprire Il posto messo a conCorso.
3. È possibIle prevedere tra le prove finali l'elaborazione di una breve tesi di discussione delle attività di studio e lavoro svolte, durante Il Corso-conCorso, nell'ambito degli uffici e servizi del Comune

Art. 138 Formazione della graduatoria
la commissione, dopo aver valutato le prove finali e i titoli nell'ambito del punteggio predeterminato, ai sensi dei criteri stabIliti dal presente regolamento, forma la graduatoria di merito dei candidati, con l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.


Capo V Forme flessibili di lavoro

Art. 139 Fattispecie
Il Comune, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprIle 1962 n. 230, dall'Articolo 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, dall'Articolo 3 della del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863, dall'Articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina, può avvalersi delle seguenti forme contrattuali flessibIli di assunzione ed impiego del personale:
a) contratti a tempo determinato;
b) contratti di Formazione e lavoro;
c) altri rapporti formativi (Tirocini formativi e stages)
d) contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (c.d. lavoro interinale);
e) forme di lavoro a distanza (c.d. telelavoro).
In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da pArte del Comune non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con lo stesso Comune, salva ogni responsabIlità o sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa in violazione di Norme imperative. L'amministrazione ha l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei responsabIli, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Art. 140 Assunzioni a tempo determinato
le assunzioni di personale a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, PArte I, relativamente agli incarichi di alta specializzazione con contratto a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) esigenze non differibIli di servizio;
b) straordinaria, costante e ricorrente operatività stagionale a cui non si può far fronte con Il personale in servizio;
c) attività legate o connesse allo svolgimento di progetti obiettivo e/o finalizzati approvati dalla Giunta;
d) sostituzioni temporanee di personale vacante;
e) copertura temporanea di posto vacante in attesa di espletamento della avviata Procedura concorsuale di copertura dello stesso.
In riferimento a quanto previsto al comma 1 del presente Articolo, salvo gli aspetti di eccezionalità da gestire diversamente, la Giunta, in sede di predisposizione del Piano annuale delle assunzioni individua Il numero dei posti e gli specifichi profIli professionali che possono essere coperti con inserimento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
In pArticolare, nei limiti e con le Modalità previste dalle Norme vigenti e stabIlite dal presente regolamento, si può procedere all'assunzione di personale a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
1. straordinari, per attività di cui al comma 1, lettere a) del presente Articolo;
2. stagionali, per attività di cui al comma 1, lettera b) del presente Articolo;
3. personale a tempo determinato, per attività di cui al comma 1, lettera c) del presente Articolo;
4. supplenti, per attività di cui al comma 1, lettere d) ed e) del presente Articolo.
le Modalità di assunzione di personale a tempo determinato, di cui al comma 3 del presente Articolo, possono avvenire:
a) tramite utIlizzo delle graduatorie di cui al presente regolamento;
b) a mezzo delle Modalità previste per l'assunzione previste dal presente regolamento;
c) tramite apposite graduatorie, esclusivamente per i posti da coprire con rapporto a tempo determinato del tipo "straordinari" o "supplenti", predisposte periodicamente e con validità triennale secondo le Modalità e le Procedure previste per l'accesso del personale a tempo indeterminato e con i limiti stabIliti dalla Normativa in vigore. la scelta di prevedere Modalità di accesso esclusivamente per titoli o per prove pArticolari deve comunque garantire la trasparenza complessiva della Procedura;
d) utIlizzando le Procedure previste per i rapporti di lavoro a carattere formativo, di apprendistato, di Tirocinio di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
per quanto riguarda la tipologia "stagionali", i servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono titolo di precedenza per la riassunzione. Gli interessati, per esercitare tale diritto, devono far pervenire al Comune, nel termine perentorio di tre mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato, istanza al fine di ottenere l'eventuale riassunzione nella stagione successiva. Qualora l'Ente assuma, nella stagione successiva, un numero di lavoratori inferiore a quello utIlizzato nella stagione precedente, a parità di condizioni, hanno la precedenza coloro che dispongono di una maggiore anzianità di servizio.
I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato.
per Il Reclutamento del personale da assumere a tempo determinato l'Amministrazione può avvalersi oltre che degli stessi strumenti utIlizzabIli per l'assunzione a tempo indeterminato, delle Procedure selettive autonomamente regolamentate, oppure, per i posti per i quali è richiesta la sola scuola dell'obbligo, avviando al lavoro gli iscritti nelle liste di collocamento.
le Procedure selettive finalizzate alla Formazione delle graduatorie di merito per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato sono le stesse previste al precedente Capo IV del presente regolamento per le Procedure di progressione verticale.

Art. 141 Contratti di formazione e lavoro
I contratti di Formazione e lavoro trovano le proprie fonti Normative nei seguenti provvedimenti legislativi: Art. 3 decreto legge 726/1984 convertito con modificazioni in legge n. 863/1984, Art. 8 legge 407/1990, Art. 5 legge 344/1991, Art. 16 decreto legge 299/1994, convertito con modificazioni in legge 451/1994, legge 196/1997; per effetto del contratto di Formazione e lavoro, si instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato Caratterizzato dal fatto di abbinare un'attività formativa all'attività lavorativa e dalla possibIlità di trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato.
Ai sensi della legge n. 451/1994, le tipologie di contratto di Formazione e lavoro sono:
1) quello mirato all'acquisizione di professionalità intermedie o elevate, con una durata massima di 24 mesi e obbligo di effettuare almeno 80 ore di Formazione, per le professionalità intermedie e 130 per quelle elevate; in tale caso, è necessaria una certificazione dei risultati conseguiti da trasmettere all'Ufficio provinciale del lavoro;
2) quello mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo, con durata superiore a 12 mesi e obbligo di effettuare almeno 20 ore di Formazione; Il datore di lavoro deve rIlasciare al lavoratore un attestato dell'esperienza svolta.
Ai lavoratori assunti con contratto di Formazione e lavoro si applicano le disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato, in relazione al trattamento economico e Normativo. Essi, secondo quanto disposto dall'Art. 16 comma 3 del Decreto legge 299/1994, possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello previsto per le mansioni che svolgono.

Art. 142 Tirocini e stages formativi
Sono disciplinati dalla legge n. 263/1993, dall'Articolo 18 della legge n. 196/1997 e dal decreto n. 142/1998.
Essi attuano un inserimento temporaneo nel Comune, che ha lo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico.
Il rapporto tra promotore dello stage e amministrazione comunale dovrà trovare idonea disciplina nell'ambito di una convenzione stipulata tra essi.
le Modalità di utIlizzo del tirocinante dovranno essere individuate nell'ambito di un idoneo progetto di orientamento e Formazione, da allegarsi alla convenzione disciplinante i rapporti tra promotore e utIlizzatore.
Il progetto dovrà indicare:
1. obiettivi e Modalità di svolgimento del Tirocinio assicurando, per gli studenti, Il raccordo con i perCorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza:
2. nominativo del tutore incaricato dal soggetto promotore e responsabIle aziendale;
3. estremi identificativi delle polizze assicuratrici stipulate;
4. durata e periodo di svolgimento del Tirocinio;
5. settore di inserimento.
al termine del Tirocinio, viene rilasciato un attestato di frequenza, che ha valore come credito formativo. Non sussiste l'obbligo di retribuzione.
Sulla scorta di un apposito progetto di orientamento e Formazione, gli Enti promotori (Agenzie per l'impiego, Università, Istituzioni scolastiche, Centri di Formazione, Cooperative sociali, Servizi di inserimento lavorativo per disabIli, e altri) stipulano convenzione con Il Comune per la costituzione di stages, che hanno durata non superiore a 12 mesi.

Art. 143 Il lavoro interinale
Ai sensi dell'Art. 36, del Decreto legislativo n. 165/2001, nonché degli Articoli 1 e 3 della legge n. 196/1997, e sulla base di quanto disposto dal Contratto collettivo nazionale quadro del 23 maggio 2000 per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, Il Comune può stipulare con società iscritte in apposito albo (a seguito di autorizzazione, previo accertamento dei requisiti di cui all'Articolo 2 della legge 196/1997) contratti di prestazioni di lavoro temporaneo, che si configura come prestazione di servizi. per la stipula del contratto, quindi, saranno applicate le Normali Procedure e i regolamenti vigenti (licitazione privata, appalto conCorso o, ricorrendo i presupposti di urgenza o eccezionalità, trattativa privata).
Il riCorso al lavoro interinale deve essere improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e l'economicità di gestione. In nessun caso Il riCorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utIlizzato per sopperire stabIlmente e continuativamente a carenze organiche.
I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo contemporaneamente impiegati presso l'amministrazione comunale, non possono superare Il tetto del 7%, calcolato su base mensIle dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa amministrazione, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore.
Nei confronti dell'amministrazione comunale non sono applicabIli le previsioni relative alla trasFormazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei casi previsti dalla legge 196/1997.
Sarà possibIle ricorrere al lavoro interinale nei casi individuati in linea generale dalla Normativa di riferimento richiamata al primo comma del presente Articolo e in quelli presi in considerazione dall'accordo del 23 maggio 2000 appresso analiticamente riportati:
1. sostituzione di personale assente per maternità, paternità e servizio mIlitare;
2. attività stagionale;
3. esigenze straordinarie quando non sia possibIle farvi fronte con personale in servizio;
4. utIlizzo temporaneo di professionalità non previste nell'ordinamento dell'amministrazione, al fine di sperimentarne la necessità;
5. temporanea copertura di posti vacanti, nel periodo massimo di sei mesi o, nel caso in cui sia stata bandita la Procedura selettiva per la copertura degli stessi, fino all'assunzione dei vincitori;
6. fabbisogni pArticolari connessi a modifiche dei sistemi informativi o all'inserimento di nuove Procedure informatiche o di sistemi di contabIlità;
7. specifiche esigenze nel campo della prevenzione e sicurezza nell'ambiente di lavoro.
Tale tipo di contratto è vietato per i profIli di esiguo Contenuto professionale.
A Norma di quanto disposto dall'Articolo 7 del contratto collettivo nazionale quadro del 23 maggio 2000, entro Il 31 gennaio di ciascun anno, l'amministrazione fornisce informazioni all'ARAN, sull'andamento a consuntivo, nell'anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.

Art. 144 Il telelavoro
Si definisce "telelavoro" la prestazione di lavoro di un dipendente in un luogo diverso dalla sede di lavoro, con prevalente supporto di tecnologie che consentono Il collegamento. Esso rappresenta solo una modificazione organizzativa del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'Articolo 4 della legge n. 191/1998, Il Comune può avvalersi di forme di lavoro a distanza, al fine di:
1. razionalizzare l'organizzazione del lavoro;
2. realizzare economie di gestione, attraverso l'impiego flessibIle di risorse umane.
L'Amministrazione comunale, al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni in materia di telelavoro potrà:
1. disporre l'installazione al di fuori delle sedi dell'ente, nell'ambito delle disponibIlità di bIlancio:
- apparecchiature informatiche;
- collegamenti telefonici;
- collegamenti telematici.
2. autorizzare i dipendenti ad effettuare la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla Normale sede di lavoro.
Il regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 febbraio 1999 disciplina, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 191/1998, le Modalità organizzative del telelavoro.

Art. 145 Norma di rinvio
le disposizioni contenute nelle code contrattuali afferenti Il CCNL CompArto Regioni ed Enti locali 1998 - 2001 e precisamente nel CCNL del 14.9.2000, inerenti le materie relative al presente Capo, si intendono integralmente richiamate per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento e prevalgono sulle disposizioni dello stesso con esse contrastanti.


Capo VI Procedure per l'avviamento a selezione

Art. 146 Avviamento degli Iscritti nelle liste di collocamento (Art. 16 L 56/87 E S.M., D.P.C.M. 18 SETTEMBRE 1987, D.P.C.M. 27 diCEMBRE 1988, D.P.C.M. 25 FEBBRAIO 1991, D.P.R. 487/94)
L'Amministrazione effettua ai sensi dell'Art. 1 della L.R. 30 aprIle 1991 n. 12 le assunzioni del personale da inquadrare in profIli professionali per l'accesso ai quali è richiesto Il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e , ove richiesto, di una specifica professionalità, ai sensi dell'Art. 16 della L 28 febbraio 1987, n. 56 e s.m., e delle relative disposizioni di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.
per le assunzioni effettuate ai sensi del 1° comma, le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di pArticolari categorie di soggetti non possono complessivamente superare la metà dei posti da coprire. Se in relazione a tale limite si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva (Art. 1 comma 2 L.R 15/94)
Possiede Il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.
per professionalità s'intende la preparazione e la qualificazione o la specializzazione desumibIli dalle specifiche mansioni da ricoprire ricondotta, anche mediante equiparazione, alle qualifiche o posizione di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento delle Sezioni Circoscrizionali per l'impiego ed accertata in sede di selezione.
la Procedura di cui al presente Articolo non si applica all'assunzione di lavoratori in possesso di professionalità ricompresa nelle categorie di alta specializzazione stabIlite ai sensi dell'Articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di cui al Decreto Ministeriale 19 maggio 1973.

Art. 147 Selezioni
la prova per la selezione dei lavoratori avviati di cui all'Art.6 del D.P.C.M. 27.12.1988 avviene esclusivamente per i lavoratori da inquadrare nella categoria B1.
per l'accesso alla categoria A, Il personale avviato dall'Ufficio del lavoro non sarà sottoposto ad alcuna selezione o verifica di idoneità ma verrà direttamente assunto in servizio.
la selezione dovrà comunque avvenire per gli operatori di appoggio dei servizi socio - assistenziali a prescindere dalla posizione di inquadramento, che, comunque, non può essere superiore alla categoria B1 e ciò in relazione ai compiti che gli stessi sono chiamati a svolgere.

Art. 148 Documentazione dei candidati avviati a selezione
I candidati, avviati a selezione o direttamente all'assunzione, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dovrà essere attestato Il possesso di tutti i requisiti per l'assunzione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Entro un mese dalla nomina i candidati dovranno presentare i Documenti di cui alla dichiarazione sostitutiva tranne che l'Ente non abbia potuto accertare d'ufficio Il possesso dei requisiti, ai sensi dell'Art. 21 della L.R. 30 aprIle 1991, n. 10.

Art. 149 commissione esaminatrice per l'avvio degli iscritti nelle liste di collocamento
per la costituzione della commissione esaminatrice delle prove selettive/attitudinali si rinvia alle analoghe disposizioni concernenti la commissione esaminatrice previste dal presente regolamento.

Art. 150 Procedure per L'assunzione A SEGUITO di selezione PUBBLICA
L'Amministrazione procede all'assunzione del personale presentando, a cura Segretario comunale alla competente Sezione Circoscrizionale per l'impiego, richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire.
Entro 10 giorni dalla ricezione della Comunicazione di avviamento, Il Presidente della commissione esaminatrice provvede a convocare i lavoratori, con un preavviso di almeno 5 giorni, e secondo le Modalità di Comunicazione ai candidati previste dal presente regolamento, per effettuare la prescritta selezione consistente nell'accertamento dell'idoneità dei medesimi a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire mediante espletamento di prove pratiche attitudinali e/o sperimentazioni lavorative.
la tipologia delle prove ed Il correlativo indice di riscontro dell'idoneità sono previsti dal sistema dei profIli. Eventuali, ulteriori specificazioni relative a pArticolari mansioni da svolgere, sono definite dal Segretario comunale.
le operazioni di selezione dei candidati sono effettuate, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico, previa affissione di idoneo avviso all'albo Pretorio del Comune. Tali operazioni non comportano una Valutazione comparativa tra i candidati, ma si concludono con un giudizio finale di idoneità o non idoneità del candidato al posto da ricoprire.
alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o che non abbiano superato le prove di selezione o non abbiano accettato la nomina o che non siano più in possesso dei requisiti richiesti si provvede sino alla copertura globale dei posti con nuove Selezioni sulla base di ulteriori avviamenti da pArte della Sezione Circoscrizionale per l'impiego.
al termine delle operazioni indicate nei commi precedenti del presente Articolo, l'Amministrazione comunale è tenuta a far conoscere tempestivamente alla predetta Sezione Circoscrizionale l'esito della selezione.
I requisiti di ammissione, Generali e pArticolari, di cui al presente regolamento, debbono essere posseduti alla data dell'avviamento a selezione da pArte della Sezione Circoscrizionale per l'impiego.
Il ResponsabIle del procedimento selettivo, con propria determinazione, provvede all'approvazione dei Verbali della commissione ed alla nomina dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di avviamento trasmesso dalla Sezione Circoscrizionale per l'impiego.
L'assunzione in servizio dei lavoratori idonei sarà disposta in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali. In pArticolare i candidati nominati devono presentare, pena la decadenza, i Documenti di rito attestanti Il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, entro trenta giorni dall'entrata in servizio. la Documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabIle, deve essere regolarizzata, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo avviso scritto, a pena di decadenza dall'impiego. le prestazioni di servizio rese fino al giorno di decadenza dell'impiego sono comunque compensate.
per quanto non previsto, alla Procedura di cui al presente Articolo si applicano le disposizioni vigenti.


Capo VII Procedura di assunzione per le categorie protette

Art. 151 Procedure per L'assunzione di aventi TITOlo al collocamento obbligatorio
per l'assunzione di aventi titolo al collocamento obbligatorio o per la chiamata numerica di appArtenenti alle categorie protette, di cui alle leggi 2 aprIle 1968, n. 482, 12 marzo 1999 n. 68 si provvede mediante richiesta di avviamento con chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base della graduatorie stabIlite dall'Ufficio Provinciale del lavoro, ovvero per chiamata nominativa nei limiti previsti dalla legge, ovvero attraverso la stipula di convenzioni con gli uffici competenti.
I requisiti di ammissione, Generali e pArticolari, debbono essere posseduti alla data della richiesta di avviamento, mentre la tipologia delle prove è la medesima prevista per i conCorsi pubblici, relativamente a ciascun profIlo professionale.
le operazioni di verifica ed accertamento dell'idoneità alle mansioni saranno effettuate da apposita commissione esaminatrice, sulla base di selezione in riferimento ai contenuti delle prove attitudinali prefissati dalla commissione medesima e comunicati al candidato nella convocazione.
per quanto non previsto, alla Procedura di cui al presente Articolo si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 152 Formazione delle graduatorie delle selezioni riservate
Entro 90 giorni dal termine ultimo per presentare le domande, Il Segretario Comunale provvede a formare per ciascuna categoria riservataria una graduatoria sulla base dei titoli prodotti dai candidati.
I candidati utIlmente collocatisi in graduatoria rispetto ai posti a ciascuna categoria riservati sono invitati a dimostrare Il possesso dei requisiti richiesti entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito.
L'idoneità fisica dei candidati a svolgere le mansioni cui saranno chiamati è verificata d'ufficio dall'Amministrazione attraverso apposita visita medica.
Entro i successivi 30 giorni, la graduatoria è trasmessa dal segretario alla Giunta per l'approvazione e la nomina in prova dei vincitori.
L'assunzione dei vincitori è subordinata alla sussistenza dei mezzi di finanziamento della spesa conseguente.
nella selezione per titoli e prova pratica, i vincitori sono nominati in prova, previo superamento della prova pratica ai sensi dell'Art. 91 del presente regolamento.


Capo VIII Norme speciali, transitorie e finali

Art. 153 Interpretazione del regolamento e Giurisdizione
Ai fini ermeneutici, Il presente regolamento si interpreta secondo le regole dell'Art. 12 e seguenti delle preleggi al codice civIle e tenendo conto, altresì, delle Norme degli Articoli da 1362 a 1371 del codice civIle.
Ai fini della giurisdizione, si procede innanzi al T.A.R. e al Consiglio di Giustizia Amministrativa limitatamente agli atti amministrativi ed ai procedimenti amministrativi. per quanto attiene, invece, ai rapporti di lavoro instaurati o instaurandi e per tutti gli altri riflessi inerenti alle Norme dell'Art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 la competenza appArtiene al Tribunale, Giudice unico del lavoro.

Art. 154 Norma finale
per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano, in quanto applicabIli, le vigenti disposizioni Normative relative ai procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro per i dipendenti pubblici, nonché le Norme contenute nei C.C.N.L. vigenti.

Art. 155 Entrata in vigore
Il presente regolamento - contenente Normazione di diritto pubblico - approvato formalmente con delibera di Giunta entra in vigore Il giorno dopo la seconda pubblicazione per 15 giorni, dopo la conseguita esecutività come per legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a Contenuto obbligatorio.